Mansioni superiori nel pubblico impiego: irrilevanza retributiva delle posizioni infra-area (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8505 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’impiego pubblico contrattualizzato, la classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva, alla quale compete anche l’individuazione delle mansioni equivalenti a quelle di inquadramento. Nel sistema di classificazione per aree professionali, le posizioni interne alla medesima area sono fungibili, rilevando esclusivamente dal punto di vista economico. Di conseguenza, solo lo svolgimento di mansioni ascrivibili a un’area superiore (attività extra area) integra gli estremi dello svolgimento di mansioni superiori ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, con diritto al relativo trattamento economico. L’adibizione a mansioni riconducibili a una posizione superiore della stessa area di inquadramento non dà invece diritto a differenze retributive, nemmeno per il periodo antecedente all’entrata in vigore del sistema classificatorio introdotto dal Ccnl 2006/2009.
Il Fatto
Un dipendente dell’INPS, inquadrato nell’Area C, posizione C2, agiva in giudizio contro l’Istituto per ottenere le differenze retributive connesse alla dedotta adibizione a mansioni superiori, proprie della posizione C3, per il periodo dal 23 maggio 2005 al 3 aprile 2008. Il Tribunale di Taranto accoglieva la domanda, ma la Corte d’appello di Lecce, pronunciandosi in sede di rinvio disposto dalla Cassazione con ordinanza del 2020, riformava la decisione e respingeva integralmente la domanda del lavoratore.
La Corte territoriale escludeva il diritto alle differenze retributive, ritenendo che l’attività di responsabile di processo svolta dal dipendente rientrasse nelle mansioni proprie dell’Area C, all’interno della quale le posizioni C2 e C3 sono ampiamente fungibili. Avverso tale sentenza il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui resisteva l’INPS con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, in quanto strettamente connessi. Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che il diritto al trattamento economico per lo svolgimento di mansioni superiori discende unicamente dalla circostanza di fatto dell’adibizione, senza che possa essere condizionato alla previsione della contrattazione integrativa. Con il secondo motivo censurava la qualificazione della posizione C3 come mera posizione di sviluppo economico, sostenendone la natura di progressione giuridica.
La Corte ha ritenuto i motivi ammissibili ma infondati. Ha osservato che la sentenza impugnata non ha fondato il rigetto sulla mancanza della contrattazione integrativa, bensì sull’applicazione dei principi enunciati da Cass. n. 33141 del 2019, secondo cui nell’impiego pubblico contrattualizzato la classificazione del personale è rimessa alla contrattazione collettiva, cui compete l’individuazione delle mansioni esigibili perché equivalenti a quelle di inquadramento. Tale orientamento è stato successivamente recepito da Cass. n. 21485 del 2020.
Con il Ccnl 1998/2001 del comparto enti pubblici non economici è stato sostituito il precedente sistema di inquadramento per qualifiche funzionali con quello per aree professionali, improntato al criterio della massima flessibilità all’interno dell’area, ritenuta espressiva di livelli omogenei di competenze. La scelta è legittima alla luce della competenza attribuita alle parti collettive dagli artt. 2, 40 e 52 d.lgs. n. 165/2001 e trova fondamento costituzionale nell’art. 97 Cost., mirando a realizzare equilibri tra flessibilità, costi, incentivi e tutela della professionalità.
Poiché il ricorrente era inquadrato nell’Area C con posizione C2, le mansioni riconducibili alla posizione C3 si collocavano all’interno della medesima area, non in un’area superiore. Per il periodo oggetto di rivendicazione trovano applicazione sia il Ccnl 1998/2001 che il Ccnl 2006/2009, entrambi improntati al criterio per cui solo le attività extra area costituiscono svolgimento di mansioni superiori. La Corte ha infine chiarito che lo svolgimento di un incarico di posizione organizzativa, previsto dall’art. 17 del Ccnl 1998/2001 nell’ambito delle funzioni di appartenenza dell’Area C, non integra gli estremi dell’adibizione a mansioni superiori. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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