Dirigenza sanitaria: l’atto aziendale è necessario per la retribuzione di struttura complessa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2741 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di dirigenza sanitaria, l’atto aziendale di macro-organizzazione che qualifica una struttura come unità operativa complessa costituisce elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del relativo trattamento economico, che la contrattazione collettiva correla alla tipologia dell’incarico e alla graduazione delle funzioni. Non trova applicazione l’art. 2103 cod. civ. al rapporto di lavoro del dirigente sanitario, essendone esclusa l’operatività dall’art. 19 d.lgs. n. 165/2001 e ribadita per la dirigenza sanitaria dall’art. 15-ter d.lgs. n. 502/1992. La retribuzione di posizione parte variabile non può essere corrisposta in assenza del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi. Nessun giudicato si forma sulle mere argomentazioni o sui passaggi motivazionali, ma solo su statuizioni dotate di autonomia decisoria.
Il Fatto
Un dirigente medico, in servizio presso una unità operativa semplice di oncologia, agiva in giudizio contro l’azienda sanitaria regionale per ottenere il pagamento della retribuzione di posizione parte variabile, delle differenze retributive per l’incarico di direzione di un hospice da lui qualificato come unità operativa complessa e del compenso per l’attività di coordinamento funzionale e gestionale svolta. Il Tribunale adito accoglieva solo la domanda relativa all’incarico di direzione dell’hospice, rigettando le altre.
La sentenza di appello, che confermava la decisione di primo grado, veniva annullata dalla Corte di cassazione per motivazione apparente. Nel giudizio di rinvio, il dirigente medico riassumeva la causa limitando la domanda alle differenze retributive per l’incarico di direzione dell’hospice e la Corte d’appello rigettava ogni pretesa. Avverso tale decisione il dirigente proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente le censure, distinguendone le diverse articolazioni. Con riferimento alla dedotta violazione di legge e all’omesso esame di un fatto decisivo, ha rilevato che la mancata adozione dell’atto di macro-organizzazione aziendale era stata posta dalla sentenza impugnata al centro del percorso motivazionale, sicché la doglianza non si confrontava con il decisum ed era pertanto inammissibile.
Nel merito, la Corte ha richiamato il principio costante secondo cui la disciplina del d.lgs. n. 502/1992 richiede la previa adozione di un atto aziendale che regoli l’organizzazione e il funzionamento delle unità operative. Tale atto costituisce elemento imprescindibile per il conferimento di un incarico dirigenziale e per l’attribuzione del relativo trattamento economico. Nel caso di specie, l’hospice non era stato qualificato nell’atto aziendale come unità operativa complessa, circostanza incontestata, sicché ogni pretesa retributiva era destituita di fondamento.
Quanto alla dedotta violazione del giudicato interno, la Corte ha chiarito che il giudicato si forma solo su questioni o capi autonomi della decisione, non sulle premesse logico-giuridiche interne alla motivazione. L’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, contenuta nell’ordinanza delle Sezioni Unite resa in sede di regolamento preventivo, non poteva quindi valere a superare la necessità dell’atto aziendale ai fini del riconoscimento del diritto fatto valere. La statuizione sulla giurisdizione non implica alcuna conclusione sulla sussistenza in concreto del diritto azionato.
La Corte ha ribadito l’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. al rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, trattandosi di qualifica che esprime non una posizione lavorativa caratterizzata da determinate mansioni, ma l’idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale. Ha quindi rigettato anche la censura concernente la retribuzione di posizione parte variabile, richiamando il principio per cui tale emolumento non può essere corrisposto in assenza del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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