Onere della prova sul datore di lavoro per la concessione delle ferie (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 753 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva per le ferie non godute al termine del rapporto di lavoro. Correlativamente, sussiste un obbligo del datore di lavoro, che è tenuto a provare di avere adempiuto al proprio obbligo di concederle. La perdita del diritto alle ferie e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto può verificarsi solo se il datore prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie, se necessario formalmente, e di averlo avvisato in modo accurato e in tempo utile della decadenza. Grava quindi sul datore di lavoro l’onere di provare l’effettiva fruizione delle ferie da parte del dipendente.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente aveva ottenuto un decreto ingiuntivo, poi revocato a seguito di opposizione, per il pagamento di TFR, differenze retributive e indennità per ferie non godute. Il Tribunale aveva condannato la società al pagamento di una somma ridotta. La Corte d’Appello, in riforma parziale, aveva condannato la società a corrispondere all’ex dipendente la somma di € 115.963,12. Il lavoratore ricorreva in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 10 d.lgs. n. 66/2003 e 32 del CCNL metalmeccanici, nonché l’omesso esame di fatti decisivi in ordine alla prova della mancata fruizione delle ferie nel periodo 2013-2015. La società resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, ritenendoli fondati e da trattare congiuntamente per connessione. Il Collegio ha rilevato che la Corte territoriale non ha fatto corretto governo dei principi, ormai stabilizzati, in materia di prova del godimento delle ferie. Richiamando Cass. n. 21780/2022, la Suprema Corte ha ribadito che le ferie annuali retribuite sono un diritto fondamentale del lavoratore e che è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto all’obbligo di concederle.
Nello specifico, la Corte ha precisato che la perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva può verificarsi soltanto se il datore di lavoro offra la prova di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie, anche formalmente, e di averlo avvisato con precisione e in tempo utile delle conseguenze della mancata fruizione. L’onere probatorio non può essere ribaltato sul lavoratore, come erroneamente statuito dalla Corte di merito, che ha posto a suo carico una prova non conforme al diritto dell’Unione.
Quanto al terzo motivo, riguardante la determinazione del TFR accantonato presso il fondo di tesoreria, la Corte lo ha dichiarato inammissibile, non essendo consentita in sede di legittimità la rivisitazione della portata probatoria di documenti, il cui contenuto e la cui acquisizione non erano stati chiariti dal ricorrente.
In conclusione, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, per il riesame della fattispecie alla luce dei principi probatori espressi e confermati.
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Nota della Redazione
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