Mansioni superiori del pubblico dipendente: inammissibile il ricorso che censura la ricostruzione fattuale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2740 del 07.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., inerisce alla sola erronea interpretazione o applicazione della norma ai fatti come accertati dal giudice di merito; qualora la censura sia mediata da una rivisitazione dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie, anche sotto il profilo dell’ascrizione del fatto alla fattispecie concreta, essa si risolve in una denuncia di vizio motivazionale, devolubile al giudice di legittimità esclusivamente nei ristretti limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La valutazione delle prove, inclusa la maggiore o minore attendibilità di deposizioni divergenti, è attività riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la decisione si fondi su fonti di prova inesistenti o illegittimamente acquisite o sul disattendimento di prove legali. Il ricorso per cassazione che prospetti tali censure è inammissibile.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva ad una lavoratrice, inquadrata come collaboratore professionale amministrativo, il diritto alle differenze retributive per aver svolto, dal 2003 al 2008, mansioni superiori di dirigente responsabile di una struttura semplice, condannando l’Azienda Sanitaria Locale al pagamento delle relative somme. L’azienda ricorreva per cassazione deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e del contratto collettivo, contestando l’interpretazione degli atti aziendali da cui la Corte territoriale aveva desunto la natura dirigenziale delle mansioni; con il secondo motivo, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando l’erronea valutazione delle prove testimoniali.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso. Ha precisato che il vizio di violazione di legge, come dedotto, non atteneva alla corretta interpretazione della norma ma alla sua applicazione ai fatti, così come accertati e valutati dal giudice di merito. La censura, incentrata sulla presunta errata interpretazione degli atti e sulla diversa ricostruzione della natura delle mansioni, è stata ritenuta una mera richiesta di rivisitazione del giudizio fattuale, non consentita in sede di legittimità. I precedenti giurisprudenziali citati dalla ricorrente, secondo la Corte, non solo non supportavano la tesi, ma non riguardavano nemmeno fattispecie contrattuali analoghe.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che la valutazione delle prove, compreso il giudizio sulla maggiore attendibilità di testimonianze divergenti, è un’attività riservata al giudice di merito. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è configurabile solo in casi limite, come l’utilizzo di prove inesistenti, illegittimamente acquisite, o il disconoscimento del valore di una prova legale. Nel caso di specie, la critica alla valutazione delle deposizioni rese dai testimoni si traduceva in una censura sul convincimento del giudice, non consentita in cassazione.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, oltre al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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