Buoni postali serie Q/P: prevalgono i tassi del decreto ministeriale anche oltre il ventesimo anno (Cass. civ. Sez. 1 n. 3619 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, che consentiva variazioni anche in pejus del tasso di interesse tramite decreto ministeriale, ha natura cogente ed è idonea a sostituire, ex art. 1339 c.c., le statuizioni negoziali delle parti. Ne consegue che il contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e quelle fissate dal decreto ministeriale che ne dispone l’emissione va risolto dando prevalenza alle seconde. L’imperfezione dell’operazione materiale di apposizione del timbro recante i nuovi tassi, che non copra integralmente la stampigliatura della serie precedente, non integra un errore sulla dichiarazione né attribuisce al possessore il diritto ai rendimenti più favorevoli della vecchia serie.
Il Fatto
Il titolare di un buono postale fruttifero della serie Q/P, acquistato nel 1987 su modulo della precedente serie “P”, conveniva in giudizio Poste Italiane per ottenere il rimborso sulla base dei tassi originariamente stampigliati, anziché di quelli fissati dal d.m. 13 giugno 1986.
Il giudice di pace accoglieva la domanda. Il Tribunale di Bergamo, investito dell’appello di Poste Italiane, confermava la decisione, ritenendo che, non indicando il timbro apposto i rendimenti per il periodo dal 21° al 30° anno, per tale arco temporale dovessero trovare applicazione i tassi della vecchia serie “P”. Avverso tale sentenza Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza del motivo di impugnazione incentrato sulla violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. 13 giugno 1986. Il Collegio ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo di riferimento, ricordando che l’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, come novellato, consentiva variazioni, anche peggiorative, del tasso di interesse dei buoni postali tramite decreto ministeriale, con efficacia per i buoni di nuova emissione e con possibilità di estensione alle serie precedenti.
In applicazione di tale disciplina, la disciplina dettata dal d.m. 13 giugno 1986 ha natura cogente e, ai sensi dell’art. 1339 c.c., è idonea a sostituire le eventuali clausole negoziali difformi. La Corte ha quindi precisato che il richiamo dell’art. 5 del d.m. citato, il quale qualifica come titoli della nuova serie “Q” anche i buoni della serie “P” emessi dal 1° luglio 1986, comporta l’applicabilità dei nuovi tassi per l’intero arco temporale di fruttuosità del titolo, senza che possa assumere rilievo la circostanza che il timbro non abbia integralmente coperto la stampigliatura della serie precedente. L’eventuale contrasto tra le condizioni apposte sul titolo e le prescrizioni del decreto ministeriale va risolto a favore di queste ultime.
La pronuncia si pone in continuità con un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che la Corte richiama espressamente, evidenziando come l’imperfezione materiale dell’apposizione del timbro non valga come manifestazione di volontà negoziale e non determini un errore sulla dichiarazione, dovendosi comunque applicare la regola di prevalenza delle clausole aggiunte di cui all’art. 1342, primo comma, c.c..
Il Collegio ha infine escluso che il richiamo al precedente delle Sezioni Unite n. 13979 del 2007, operato dal giudice di merito, fosse pertinente: tale pronuncia concerneva una fattispecie differente, in cui si discuteva della rilevanza del tasso indicato sul fronte del titolo rispetto a un decreto ministeriale del 1984, e non ha affermato la prevalenza in ogni caso del dato testuale del titolo sulle prescrizioni ministeriali successive all’emissione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.