Società di comodo: l’acquisto di un bene contenzioso non è impedimento oggettivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3651 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di non operatività delle società di comodo, di cui all’art. 30 della l. n. 724/1994, può essere vinta dal contribuente solo attraverso la prova di una situazione oggettiva, indipendente dalla sua volontà e valutata alla luce delle effettive condizioni di mercato. L’acquisto di un bene già sottoposto a contenzioso amministrativo che ne preclude l’utilizzo edificatorio non integra un impedimento oggettivo, atteso che il protrarsi per anni dell’inattività può risolversi in una scelta soggettiva dell’imprenditore. La classificazione in bilancio degli immobili-merce dipende dalla destinazione economica concretamente impressa, con la conseguenza che l’ultimazione dell’edificio è irrilevante ai fini fiscali. Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato in base alla sola presunzione di non operatività, dovendosi applicare la dir. 2006/112/CE e il principio di neutralità dell’imposta.
Il Fatto
La società, operante nel settore immobiliare, aveva iscritto tra le rimanenze un terreno acquistato per essere destinato alla costruzione e alla vendita, il cui utilizzo edificatorio era però precluso da un contenzioso con il Comune. L’Ufficio considerava il bene un immobile patrimonio, non essendo mai stato immesso nel ciclo produttivo, e accertava un maggiore reddito d’impresa, contestando anche la detrazione IVA per l’annualità 2011. I giudici di merito avevano accolto le ragioni della contribuente, ritenendo la società operativa in ragione dell’impedimento oggettivo e straordinario rappresentato dal contenzioso.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, deducendo, tra l’altro, un vizio di ultrapetizione, l’erronea classificazione del bene e la violazione della disciplina sulle società non operative.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha respinto il motivo relativo alla ultrapetizione, affermando che il giudice d’appello ha il potere-dovere di qualificare la domanda in modo diverso rispetto alle prospettazioni delle parti, purché i fatti costitutivi siano in rapporto di continenza con quelli allegati nell’atto introduttivo, senza alterare il thema decidendum.
Ha, invece, accolto il motivo riguardante il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado in tema di spese di giudizio. La Corte ha chiarito che il contrasto logico tra le statuizioni non è emendabile tramite la procedura di correzione dell’errore materiale, essendo tale rimedio esperibile solo in caso di mera dimenticanza dell’estensore e non di inconciliabili affermazioni sul regime delle spese.
Quanto alla classificazione del terreno, la Corte ha rigettato la doglianza dell’Ufficio, richiamando il principio per cui l’allocazione in bilancio degli immobili-merce dipende dalla destinazione economica ad essi impressa dall’imprenditore, scelta non sindacabile dall’Amministrazione ove non fraudolenta. La pendenza del contenzioso, conclusosi favorevolmente alla società, non mutava la natura del bene, destinato alla vendita.
Ha, infine, accolto il quarto motivo, relativo alle società di comodo. La Corte ha rilevato che l’acquisto di un bene già contenzioso non può essere sussunto nella nozione di impedimento oggettivo e indipendente dalla volontà aziendale, dovendosi valutare se il protrarsi dell’inattività per anni non costituisca piuttosto una scelta soggettiva dell’imprenditore. Per il profilo IVA, la Corte ha affermato che l’art. 30, nel limitare la detrazione per le società non operative, contrasta con gli artt. 9 e 167 della dir. 2006/112/CE e va disapplicato, in linea con la giurisprudenza unionale e con il principio di neutralità dell’IVA.
La sentenza è stata cassata con rinvio, dovendo il giudice del rinvio procedere a una nuova valutazione alla luce dei principi indicati.
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Nota della Redazione
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