Opponibilità del beneficium excussionis dal socio di s.n.c. in sede di impugnazione della cartella (Cass. civ. Sez. 5 n. 3667 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il socio di una società in nome collettivo, coobbligato in via solidale con la società per i debiti tributari di questa, può eccepire il beneficium excussionis in sede di impugnazione della cartella di pagamento notificatagli. L’accertamento definitivo nei confronti della società debitrice non incide sull’opponibilità dell’eccezione, che attiene alla fase esecutiva. A seguito dell’eccezione del socio, l’onere di provare l’incapienza totale o parziale del patrimonio sociale grava sull’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 2304 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ. La società di persone è il debitore-contribuente, mentre il socio riveste la qualità di coobbligato sussidiario.
Il Fatto
La ricorrente, socia di una società in nome collettivo in liquidazione, impugnava una cartella di pagamento notificatale per debiti tributari (IVA anno 2011) della compagine sociale. La Commissione tributaria regionale della Sicilia respingeva l’appello, escludendo l’onere dell’Amministrazione finanziaria di dimostrare l’incapienza patrimoniale della società, in quanto il beneficium excussionis sarebbe limitato ai soli atti esecutivi. Avverso tale statuizione la contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2304 e 2697 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la tesi della ricorrente. I giudici di appello si erano posti in consapevole contrasto con la pronuncia nomofilattica delle Sezioni Unite n. 28709 del 2020, richiamando una pronuncia successiva della Sezione tributaria che, però, non aveva affermato un principio diverso né si era occupata della questione dell’opponibilità del beneficium excussionis da parte del socio coobbligato.
La pronuncia richiamata dalla CGT-2 riguardava infatti una questione differente: la legittimità dell’iscrizione a ruolo per intero e a titolo definitivo dell’importo dovuto dalla società, in presenza di impugnazione del socio, ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 602/1973. Questione che nulla aveva a che vedere con quella dell’eccezione del beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CGT-2 in diversa composizione, perché riesamini la vicenda alla stregua del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, che non è mai stato contraddetto da successive pronunce della Sezione tributaria.
Il secondo motivo, concernente l’asserita inammissibilità dell’atto di costituzione in giudizio dell’agente della riscossione per carenza di interesse, è stato rigettato. La Corte ha chiarito che l’atto di controdeduzioni depositato dall’agente della riscossione, contenente l’adesione alle censure dell’appellante principale, integra un appello incidentale adesivo, pienamente ammissibile ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 546/1992.
Il terzo motivo, relativo alla liquidazione delle spese di lite, è stato assorbito dall’accoglimento del primo.
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Nota della Redazione
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