Inammissibile in Cassazione la denuncia dell’errore percettivo del giudice d’appello sulla notifica (Cass. civ. Sez. 5 n. 3751 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si denunci un errore percettivo del giudice di merito, caduto su un fatto non oggetto di discussione tra le parti, come l’inesistenza in atti del file eml comprovante la notificazione dell’atto di appello. L’errore percettivo del giudice di appello sull’accertamento della notificazione degli atti è denunciabile ed emendabile esclusivamente attraverso il rimedio della revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per IRAP, interessi e sanzioni relativi all’anno d’imposta 2015. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile l’appello per il mancato deposito del file eml, dal quale solo poteva evincersi la prova della valida e tempestiva notifica dell’atto alla destinataria, non costituita in giudizio.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, mentre l’Agenzia delle entrate-Riscossione resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e sostenendo che la censura avrebbe dovuto essere articolata sotto l’egida della revocazione per errore di fatto.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che la circostanza, evidenziata dalla controricorrente, dell’avvenuto pagamento della prima rata per l’adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022 (cd. rottamazione-quater) non aveva trovato riscontro in atti, non avendo il ricorrente allegato né prodotto la propria adesione.
Nel merito, la censura è stata ritenuta inammissibile. Il ricorrente lamentava l’error in procedendo della CGT2 per avere dichiarato inammissibile l’appello sull’assunto che il file eml della notifica del ricorso in appello non fosse stato depositato, quando invece tale file risultava depositato nel fascicolo telematico del procedimento d’appello. La Corte ha qualificato la doglianza come denuncia di un errore percettivo del giudice di merito, caduto su un fatto (l’inesistenza in atti del file eml) non oggetto di discussione tra le parti.
Tale errore, in cui sarebbe incorso il giudice d’appello nell’accertamento della notificazione degli atti, è emendabile esclusivamente con il rimedio della revocazione di cui all’art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c. e non può essere dedotto come motivo di ricorso per cassazione. L’accertamento sulla notificazione degli atti è, infatti, demandato al giudice di merito.
Ne conseguiva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di giudizio e la doppia dichiarazione di sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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Nota della Redazione
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