Annullamento dell’aggiudicazione e risoluzione delle convenzioni: la giurisdizione resta al giudice amministrativo (Cass. civ. Sez. Un. n. 3782 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione con cui la stazione appaltante dichiara risolte le convenzioni stipulate in esito a una procedura di gara annullata dal giudice amministrativo costituisce esercizio di un potere autoritativo e non manifestazione di volontà contrattuale nell’ambito di un rapporto iure privatorum. Tale attività provvedimentale, doverosa in quanto volta a dare esecuzione al giudicato di annullamento, è assistita dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), cod. proc. amm., che comprende anche le domande risarcitorie conseguenti all’esercizio di poteri autoritativi in materia di appalti pubblici. La proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è impedita dalla pronuncia di un’ordinanza cautelare, priva di carattere decisorio e di autorità di giudicato.
Il Fatto
La società Romeo Gestioni aveva adito la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli per ottenere l’invalidazione della declaratoria di risoluzione delle convenzioni stipulate a seguito dell’aggiudicazione del Multiservizio Tecnologico presso le strutture sanitarie regionali. La risoluzione era stata disposta con determinazione dirigenziale in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la gara, imponendone la rinnovazione.
La società conferente e quella esclusa dall’aggiudicazione proponevano distinti ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 cod. proc. civ., sostenendo che la controversia appartenesse alla giurisdizione amministrativa, trattandosi di attività provvedimentale riconducibile all’esercizio dell’autotutela pubblicistica.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno preliminarmente riconosciuto l’ammissibilità dei ricorsi, non essendo ancora intervenuta sentenza di merito: la pronuncia sulle istanze cautelari non osta alla proposizione del regolamento, poiché il provvedimento cautelare non assume carattere decisorio e non statuisce sulla giurisdizione con efficacia di giudicato.
Nel merito, la Corte ha condiviso le conclusioni del Procuratore Generale, secondo cui l’ordinamento privatistico non consente a una parte di liberarsi unilateralmente del vincolo negoziale, sicché la determinazione impugnata costituisce espressione di un potere autoritativo dell’amministrazione. Il confronto con l’art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 conferma che la risoluzione delle convenzioni è strumento volto ad assicurare la prevalenza dell’interesse pubblico in caso di anomalie del rapporto; l’art. 122 cod. proc. amm., inoltre, esclude che il contratto possa conservare efficacia quando il vizio di aggiudicazione comporti l’obbligo di rinnovare la gara, implicando l’automatica invalidazione dell’attività negoziale scaturita dalla procedura illegittima.
La risoluzione, pur nella sua doverosità, si giustifica non già per vicende negoziali del rapporto ma per il vizio genetico che infirma la procedura di gara: la pronuncia demolitoria del Consiglio di Stato ha caducato le aggiudicazioni e, a valle, le convenzioni stipulate con gli aggiudicatari. La determinazione dirigenziale rappresenta quindi il corretto adempimento dell’obbligo conformativo al giudicato amministrativo.
La Corte ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, riconoscendo la giurisdizione esclusiva anche sulla subordinata domanda risarcitoria, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, cod. proc. amm., trattandosi di danno derivante dall’esercizio di poteri autoritativi in materia di evidenza pubblica.
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Nota della Redazione
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