Esclusi gli onorari legali dalla base di calcolo del TFS dell’avvocato del parastato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4081 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge n. 70/1975 detta una disciplina inderogabile del trattamento di fine servizio dei dipendenti degli enti del parastato, non derogabile neanche in senso più favorevole al dipendente da parte di regolamenti interni o della contrattazione collettiva. La nozione di “stipendio complessivo annuo” ha valenza tecnico-giuridica e non è sinonimo di retribuzione, con la conseguenza che la base di calcolo dell’indennità è costituita esclusivamente dallo stipendio tabellare e dagli scatti di anzianità. Gli onorari legali percepiti dall’avvocato dipendente costituiscono una componente accessoria e variabile della retribuzione e non possono essere computati nella base di calcolo. La ripetizione delle somme indebitamente erogate non viola il principio del legittimo affidamento quando il pagamento sia avvenuto con espressa riserva di ripetizione.
Il Fatto
L’INAIL aveva convenuto in giudizio un ex avvocato dipendente dell’ente per ottenere la restituzione di somme versate a titolo di trattamento di fine servizio, calcolate includendo gli onorari legali e i compensi professionali, in contrasto con l’art. 13 della legge n. 70/1975. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, riconoscendo la fondatezza dell’eccezione di prescrizione per le erogazioni antecedenti a una certa data, mentre la Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza, aveva escluso l’operatività della prescrizione e confermato l’obbligo restitutorio. L’avvocato ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il primo motivo relativo alla prescrizione, confermando che la nota inviata dall’INAIL aveva correttamente efficacia interruttiva della prescrizione. L’oggetto e il contenuto della comunicazione, che faceva espresso riferimento alla riserva di ripetizione e alle voci oggetto di ricalcolo, manifestavano chiaramente la volontà dell’ente di far valere il proprio diritto alla restituzione.
Quanto al nucleo centrale della controversia, la Corte ha riaffermato il principio, già espresso dalle Sezioni Unite n. 7154/2010, secondo cui l’art. 13 della legge n. 70/1975 ha carattere inderogabile. La base di calcolo dell’indennità di anzianità è costituita unicamente dallo stipendio tabellare, con l’esclusione di qualsivoglia altra voce retributiva, anche se fissa e continuativa. Gli onorari professionali corrisposti agli avvocati degli enti pubblici non integrano una componente del trattamento retributivo fondamentale, ma costituiscono un’attribuzione accessoria e variabile, legata all’esito delle liti, non computabile ai fini del trattamento di fine servizio.
La Corte ha inoltre escluso che l’art. 5 della legge n. 88/1989, attribuendo al Consiglio di amministrazione dell’INAIL il potere di deliberare regolamenti in deroga, consentisse di includere gli onorari nella base di calcolo. Tale deroga non può riguardare la disciplina del trattamento economico di fine servizio, sottratta all’autonomia regolamentare in ragione della sua valenza perequativa e di controllo della spesa pubblica.
Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto insindacabile l’accertamento della mancanza di un legittimo affidamento del dipendente, considerato che il TFS era stato versato con espressa clausola di riserva di ripetizione, circostanza che esclude la buona fede dell’accipiens. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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