Onere di specificità del ricorso e giudicato interno non configurabile su accertamenti processuali (Cass. civ. Sez. 1 n. 4103 del 24.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., il ricorso per cassazione la cui ricostruzione dei fatti processuali risulti incompleta e fallace, non consentendo di individuare con precisione le produzioni documentali effettuate nei singoli gradi di giudizio. Il giudicato interno invocato dal ricorrente non può essere riferito a meri accertamenti processuali contenuti in una precedente decisione, ma solo a statuizioni che abbiano deciso un punto controverso. La mancata impugnazione della ratio decidendi alternativa, che di per sé sorregge la decisione, rende le censure prive di decisività e quindi inammissibili.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’azione revocatoria ordinaria, ex art. 2901 c.c., promossa nei confronti di alcuni soggetti che avevano ricevuto in donazione la nuda proprietà di alcuni immobili dal proprio congiunto, il quale aveva rilasciato una fideiussione a garanzia dei debiti di una società. Dopo un complesso iter processuale, la Corte d’appello di Napoli, in sede di rinvio a seguito della sentenza di cassazione n. 7971/2016, accoglieva la domanda, ritenendo provata la legittimazione attiva della società creditrice e fondata l’azione revocatoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta violazione del giudicato interno che si sarebbe formato sulla mancata allegazione, in appello, del fascicolo di parte di primo grado. I motivi sono stati dichiarati inammissibili per la violazione dell’art. 366 c.p.c., in quanto la ricostruzione offerta risultava incompleta riguardo alle produzioni documentali effettuate nelle singole fasi, e sostanzialmente fallace nel riferire il contenuto delle decisioni precedenti.
La Corte ha chiarito che la sentenza impugnata si fondava su una ratio decidendi alternativa, non aggredita dai ricorrenti: l’accertamento in fatto del carattere incontroverso del credito posto a fondamento dell’azione revocatoria. Tale statuizione, da sola, era idonea a sorreggere la decisione. I motivi di ricorso, non impugnando detta ratio, risultavano privi di decisività e pertanto inammissibili.
Quanto al quarto motivo, relativo alla liquidazione delle spese, la Corte ha richiamato il principio costante delle Sezioni Unite n. 14989 del 2005, secondo cui la compensazione delle spese è un potere discrezionale del giudice di merito, la cui mancata motivazione non è censurabile in cassazione. Il motivo è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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