Il patrocinio a spese dello Stato non prevede decadenze per la liquidazione del compenso dopo la chiusura del giudizio (Cass. civ. Sez. 2 n. 4228 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’art. 83, comma 3-bis, d.P.R. n. 115/2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al beneficio che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta inerisce. La norma non impedisce altresì al giudice di pronunciarsi su detta istanza dopo aver deciso definitivamente sul merito. La previsione ha unicamente finalità acceleratoria, raccomandando che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente al provvedimento che chiude il giudizio. La domanda di liquidazione proposta successivamente alla definizione della fase non è, pertanto, tardiva.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di se stesso, si oppose al decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del gratuito patrocinio emesso dal Tribunale di Foggia. Il giudice dell’opposizione rigettò l’opposizione, ritenendo tardiva la domanda di liquidazione avanzata successivamente all’adozione del provvedimento che aveva definito il giudizio, in applicazione dell’art. 83, comma 3-bis, del d.P.R. 115/2002. Avverso tale decisione il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di violazione di legge.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha ritenuto fondata la censura, rilevando che il Tribunale si era discostato dal costante orientamento della Suprema Corte. Secondo tale indirizzo, cui il Collegio ha inteso dare continuità, la norma citata non introduce alcuna decadenza a carico del difensore che depositi l’istanza dopo la pronuncia del provvedimento di chiusura della fase.
La disposizione, nel raccomandare che il decreto di pagamento sia emesso contestualmente alla pronuncia che chiude il giudizio, persegue una finalità acceleratoria e non sanzionatoria. Essa non impedisce al giudice di pronunciarsi sull’istanza di liquidazione del compenso anche successivamente alla definizione del merito.
In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso e ha cassato l’ordinanza impugnata, rinviando la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione, affinché provveda sull’istanza, attenendosi ai principi esposti e occupandosi delle spese del giudizio di legittimità. Nel confermare l’indirizzo, il Collegio richiama i precedenti di Sez. 2 n. 19478 del 15 luglio 2025, Sez. 2 n. 32743 del 24 novembre 2023 e Sez. 2 n. 22448 del 9 settembre 2019.
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Nota della Redazione
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