Omesso esame dell’inerzia unilaterale ed esclusione del mutuo dissenso tacito (Cass. civ. Sez. 2 n. 5082 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La risoluzione consensuale per facta concludentia presuppone che entrambe le parti abbiano tenuto condotte univocamente significative della comune volontà di sciogliere il vincolo contrattuale. Se una delle parti, lungi dal restare inerte, ha ripetutamente sollecitato l’adempimento, tale condotta esclude in radice la configurabilità di un accordo risolutorio tacito. L’inerzia unilaterale dell’acquirente, non accompagnata da una corrispondente inerzia della venditrice, può integrare al più un inadempimento dell’acquirente ai propri obblighi contrattuali (mancata collaborazione per la consegna), non già un mutuo dissenso. L’omesso esame di un fatto decisivo ricorre quando il giudice di merito abbia completamente pretermesso un fatto storico, principale o secondario, allegato e discusso dalle parti, che, ove considerato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. È inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale condizionato proposto dalla parte integralmente vittoriosa nel giudizio di merito.
Il Fatto
Nel marzo 2012 l’acquirente sottoscriveva una commissione d’ordine per l’acquisto di una cucina, versando un acconto complessivo di € 1.100,00. Per oltre due anni non procedeva all’acquisto, nonostante la venditrice avesse messo a disposizione il mobilio. Nel 2015 la venditrice proponeva ricorso ex art. 702-bis c.p.c. per il pagamento del saldo prezzo e di un’indennità di custodia. L’acquirente eccepiva la risoluzione consensuale per fatti concludenti e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione dell’acconto.
Il Tribunale di Gorizia accoglieva la domanda della venditrice. La Corte di appello di Trieste, in riforma, rigettava tutte le domande, accogliendo l’eccezione di avvenuta risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia e valorizzando la speculare inerzia delle parti, nonché la natura di caparra penitenziale della somma versata ai sensi dell’art. 1386 c.c..
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato prioritariamente il quarto motivo di ricorso, con il quale la venditrice deduceva l’omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. e la violazione dell’art. 115 c.p.c.. La ricorrente indicava specificamente, con adeguata localizzazione negli atti processuali, una serie di circostanze dimostrative dell’intento di contattare ripetutamente la cliente per concordare la consegna nel periodo successivo alla sottoscrizione della commissione d’ordine: le richieste dell’acquirente di posticipare la consegna in attesa della definizione dell’acquisto dell’appartamento, la rottura del fidanzamento e le successive modifiche progettuali, le reiterate sollecitazioni della venditrice tra il 2012 e il 2014, il coinvolgimento della madre dell’acquirente quale referente per i contatti.
La Corte ha accolto il motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva fondato la propria decisione sull’accertamento di una speculare inerzia delle parti in termini apodittici, senza confrontarsi con gli elementi probatori che dimostravano il contrario. L’omesso esame di tali circostanze integra il vizio denunciato, poiché i fatti indicati dal ricorrente, ove considerati, avrebbero escluso il presupposto fattuale dell’inerzia bilaterale sul quale si fondava l’intera ratio decidendi. La decisività è in re ipsa: se la venditrice ha effettivamente sollecitato ripetutamente l’acquirente, viene meno il presupposto del mutuo dissenso tacito. La Corte richiama il principio per cui l’inerzia unilaterale dell’acquirente può integrare al più un inadempimento, non già un accordo risolutorio tacito, citando Cass. n. 7906/2024 e Cass. n. 3847/2024.
L’accoglimento del quarto motivo ha determinato l’assorbimento dei primi tre motivi del ricorso principale, concernenti la violazione degli artt. 1372, 1373 e 1386 c.c. La Corte ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse il ricorso incidentale condizionato, essendo la controricorrente risultata integralmente vittoriosa nel giudizio di appello. Il ricorso incidentale condizionato presuppone una soccombenza, sia pur parziale, della parte che lo propone; in assenza di soccombenza difetta l’interesse ad impugnare, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 7700 del 2016. La Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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