Dichiarata l’improcedibilità per omesso deposito della sentenza notificata (Cass. civ. Sez. 2 n. 5132 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, fa sorgere l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia della sentenza munita della relata di notifica. L’omissione non può essere sanata dalla successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., a meno che la documentazione non risulti comunque nella disponibilità del giudice. L’improcedibilità del ricorso consegue anche quando la notificazione sia avvenuta oltre il termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c., dovendosi escludere l’applicabilità del principio di ragionevolezza elaborato per il caso di mancata produzione della copia autentica.
Il Fatto
Una società bancaria, creditrice di un soggetto in forza di due atti di mutuo fondiario garantiti da ipoteca, proponeva dinanzi al Tribunale l’azione di cui all’art. 524 c.c., assumendo di essere stata pregiudicata dalla rinuncia all’eredità della moglie, anch’ella debitrice della banca, compiuta dal proprio debitore. Il convenuto si costituiva, eccependo che l’eredità era passiva. In corso di causa interveniva la società cessionaria del credito.
Il Tribunale accoglieva la domanda, autorizzando l’attrice ad accettare l’eredità in nome e luogo del rinunciante. La Corte d’Appello rigettava l’appello, ritenendo che l’eventuale passività dell’eredità non escludesse il presupposto del danno per la creditrice, considerata la presenza di cespiti attivi e l’insufficienza del patrimonio del rinunciante. Avverso tale sentenza il soccombente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato preliminarmente l’improcedibilità del ricorso, rilevando che non risultava depositata, entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c., la copia notificata della sentenza impugnata, nonostante l’indicazione contenuta nel ricorso dell’avvenuta sua notificazione. Ha precisato che tale dichiarazione, attestando un fatto processuale, impegna la parte in termini di autoresponsabilità, con la conseguenza che l’onere di deposito della copia notificata della sentenza sorge direttamente dalla stessa.
La Corte ha escluso che l’omissione possa essere recuperata mediante la successiva e ormai tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 c.p.c., richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 21349/2022, salvo che la documentazione non risulti comunque nella disponibilità del giudice, come nel caso di produzione da parte del controricorrente o di acquisizione tramite istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Ha altresì evidenziato che non vale obiettare che la dichiarazione sia frutto di un errore materiale o che la notificazione sia invalida, rilevando in concreto la sola dichiarazione della parte.
Nella fattispecie, il ricorso era stato notificato il 17 gennaio 2024, oltre i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 15 novembre 2023. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità del principio per cui, in mancanza della copia autentica della sentenza e della relata di notifica, il ricorso è comunque procedibile se dal medesimo risulti che la notificazione si è perfezionata entro il termine breve, poiché nella specie la notificazione era tardiva e il collegamento tra la data di pubblicazione e quella di notificazione non avrebbe comunque assicurato la verifica della tempestività dell’impugnazione.
Alla declaratoria di improcedibilità sono seguite la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e la condanna, ai sensi degli artt. 380-bis, ultimo comma, e 96, terzo e quarto comma, c.p.c., al pagamento di una somma in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, sussistendo i presupposti dell’abuso del processo. Nessuna statuizione è stata adottata nei confronti dell’istituto bancario, che non aveva svolto attività difensive.
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Nota della Redazione
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