Diffamazione a mezzo stampa e inchiesta giornalistica: l’esimente non opera senza verifica delle fonti e commenti oggettivamente diffamatori (Cass. civ. Sez. 3 n. 5159 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalismo di inchiesta costituisce una species del diritto di cronaca che, per essere scriminato, richiede non solo l’esposizione di fatti nel rispetto del criterio della verità, ma anche che i fatti stessi possano essere analizzati, interpretati e posti in correlazione tra loro con un contributo di originalità proprio dell’approfondimento giornalistico, senza alterare la percezione del lettore. Tale modalità di esercizio dell’attività giornalistica presuppone una vera e propria indagine di raccolta e verifica delle fonti, nel rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede, con la conseguenza che non può giovarsi dell’esimente l’articolo che si limiti a riportare e commentare dichiarazioni accuse rese da un indagato, senza una ricerca attiva di elementi obiettivi e con l’inserimento di commenti oggettivamente diffamatori nei confronti delle persone coinvolte. Il risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione non postula la prova di un danno in re ipsa, ben potendo essere accertato in via presuntiva dal giudice di merito sulla base di elementi come il ruolo sociale e la stima di cui le persone offese godono, con liquidazione che, se motivata anche sinteticamente e correlata alle caratteristiche pregiudizievoli della vicenda, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il Fatto
A seguito della pubblicazione, su un noto settimanale, di un articolo che riportava e commentava le dichiarazioni di una giudice della sezione fallimentare del tribunale capitolino, indagata per corruzione e peculato e definita “pentita”, la quale aveva accusato i due professionisti di condotte illecite, questi ultimi agivano in giudizio ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. per ottenere il risarcimento dei danni da diffamazione nei confronti del giornalista, del direttore responsabile e della società editrice.
Il Tribunale, riunite le cause, accoglieva le domande condannando i convenuti in solido al risarcimento e ordinando la pubblicazione del dispositivo. La Corte d’appello rigettava sia l’appello principale proposto dai soggetti condannati sia l’appello incidentale, confermando integralmente la decisione di primo grado.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel rigettare il ricorso, opera una preliminare ricognizione dei canoni che governano il giornalismo di inchiesta, richiamando i propri precedenti secondo cui tale modalità espressiva, per essere scriminata, richiede che i fatti esposti, pur nel rispetto del criterio della verità, siano analizzati e interpretati con un contributo di originalità, senza alterare la percezione del lettore. Tale forma di giornalismo, prosegue la Corte, presuppone che il giornalista non si limiti a divulgare una notizia, ma provveda egli stesso alla raccolta delle fonti, includendo ontologicamente la valutazione critica e il collegamento elaborativo degli elementi rinvenuti, nel rispetto dei doveri di lealtà e buona fede e della maggiore accuratezza possibile nella ricerca e verifica delle fonti (cfr. Cass. ord. 15755/2024, Cass. ord. 19611/2023).
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte rileva come i primi due motivi di ricorso, volti a ricondurre l’articolo alla species dell’inchiesta giornalistica, siano in parte inammissibili, in quanto diretti ad ottenere una alternativa ricostruzione del contenuto dell’articolo, e in parte infondati. L’articolo, lungi dall’essere il frutto di particolari indagini, si arrestava a determinati elementi estrapolati dalle dichiarazioni di un’indagata, senza una vera e propria attività di approfondimento e integrazione, ma inserendo una pluralità di commenti oggettivamente pregnanti di diffamazione.
Quanto al terzo motivo, la censura viene riqualificata come denuncia di assenza di adeguata motivazione sulla prova del danno non patrimoniale. Sul punto la Corte chiarisce che il giudice d’appello non ha affatto affermato l’esistenza di un danno in re ipsa, ma ha fatto legittimo ricorso alle presunzioni, valorizzando il ruolo delle persone offese nell’ambiente sociale e giudiziario e la stima di cui godevano, pervenendo al convincimento che l’articolo aveva inciso su tale stima. Anche il quarto motivo, concernente la quantificazione del danno, si risolve in un’inammissibile richiesta di revisione del merito, poiché la Corte territoriale ha congruamente motivato la liquidazione, ancorché sinteticamente, richiamando anche la sentenza di primo grado.
Da ultimo, la Corte ritiene la quantificazione di euro 50.000, in relazione all’inserimento dei danneggiati in una vicenda clamorosa e alla loro esposizione alla gogna su un settimanale di diffusione nazionale, ictu oculi congrua e correlata alle intense caratteristiche pregiudizievoli accertate, con conseguente rigetto del ricorso e condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese in solido.
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Nota della Redazione
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