La prescrizione della revocatoria decorre dalla trascrizione dell’atto (Cass. civ. Sez. 1 n. 5858 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, anche quando sia esercitata dal curatore del fallimento, il termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2903 cod. civ. decorre non già dalla data di stipulazione dell’atto, ma da quella in cui all’atto è stata data pubblicità ai terzi mediante trascrizione nei registri immobiliari. Solo da tale momento, infatti, il diritto può essere fatto valere e l’inerzia del titolare assume rilievo estintivo, in applicazione del coordinamento tra l’art. 2903 e l’art. 2935 cod. civ.. Il termine triennale di decadenza, introdotto dall’art. 69-bis, comma 1, l.fall., decorre invece dalla dichiarazione di fallimento.
Il Fatto
Il curatore del fallimento di una società agricola aveva proposto azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e dell’art. 66 l.fall. avverso un contratto di compravendita immobiliare stipulato dalla società poi fallita in data 27.3.2013 e trascritto il 24.4.2013, chiedendo la declaratoria di inefficacia dell’atto nei confronti della massa dei creditori.
Il Tribunale di Matera aveva accolto la domanda, dichiarando l’inefficacia dell’atto di vendita. La Corte d’appello di Potenza, con la sentenza impugnata, aveva confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’eccezione di decadenza triennale sia quella di prescrizione quinquennale sollevate dalla società acquirente. La società soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, cui il fallimento ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, decidendo in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ha condiviso la proposta di definizione del giudizio, che evidenziava come il ricorso non offrisse prospettive di accoglimento. Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, la Corte ha chiarito che il termine quinquennale di prescrizione non decorre dalla data di stipula dell’atto, ma da quella della sua trascrizione, atteso il coordinamento tra l’art. 2903 cod. civ. e la regola generale di cui all’art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
La Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento, riaffermato da Cass. n. 4049/2023, secondo cui la pubblicità dell’atto nei registri immobiliari è il momento da cui l’inerzia del creditore assume effetto estintivo. Tale impostazione è stata ritenuta coerente con il sistema della pubblicità immobiliare e con l’esigenza di coordinamento tra la certezza dei traffici giuridici e la tutela dei creditori. La Corte ha, altresì, rilevato che l’unico precedente che individuava il dies a quo nella stipulazione dell’atto risulta isolato e superato.
La Corte ha poi escluso che possa predicarsi un trattamento differenziato del termine di prescrizione a seconda che l’azione sia proposta dal creditore o dal curatore, in quanto le norme sostanziali in tema di revocatoria, anche quando promossa dall’organo fallimentare, si coordinano necessariamente con le norme sulla trascrizione. Ha, quindi, dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso ai sensi dell’art. 360-bis cod. proc. civ..
Il terzo motivo di ricorso, pur formalmente incentrato sulla violazione degli artt. 2901 cod. civ., 2697 cod. civ. e 112, 113, 115, 116 cod. proc. civ., è stato ritenuto inammissibile in quanto volto a una rivalutazione del materiale probatorio già scrutinato in modo conforme dai giudici di merito, senza la denuncia del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, dell’ulteriore somma ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. e di quella in favore della cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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