Il rapporto parentale tra debitore e terzo vale come presunzione del consilium fraudis nella revocatoria (Cass. civ. Sez. 3 n. 5956 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’atto oneroso del debitore può ritenersi lesivo del credito anteriore anche quando sia collegato ad atti successivi, purché tutti convergano, per il breve lasso di tempo o per altre circostanze, al medesimo risultato lesivo. In tal caso il creditore può rivolgere l’impugnativa contro l’atto più significativo sul piano economico o che meglio riveli la frode. L’onere di provare l’insussistenza dell’eventus damni, in ragione di ampie residualità patrimoniali, grava sul convenuto che eccepisca la mancanza di tale requisito. La prova del consilium fraudis in capo al terzo beneficiario può essere tratta da presunzioni semplici, ivi compreso il vincolo parentale con il debitore, purché valutato unitamente ad altri elementi gravi, precisi e concordanti.
Il Fatto
Il condominio conveniva in giudizio l’imprenditore individuale per gravi difetti nei lavori di impermeabilizzazione. Ottenuta la condanna al risarcimento, il creditore proponeva azione revocatoria avverso l’atto con cui il debitore aveva ceduto l’azienda ai figli, costituiti in società. Il tribunale accoglieva la domanda di inefficacia dell’atto di conferimento del ramo d’azienda, dichiarando invece inammissibile la contestazione relativa alla successiva donazione della quota sociale. La corte d’appello rigettava i gravami riuniti. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia il debitore sia la società beneficiaria, prospettando plurimi motivi di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha escluso l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la corte territoriale aveva espressamente vagliato il motivo di appello concernente la mancanza dell’eventus damni, richiamando il principio per cui tale requisito può consistere anche solo in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, tale da rendere più difficile o incerta l’esazione coattiva del credito.
Quanto alla qualificazione dell’atto come cessione, la Cassazione ha ritenuto la censura inammissibile, poiché i ricorrenti avevano contrapposto alla motivazione del giudice di merito mere considerazioni assertive e valutazioni fattuali alternative, il cui sindacato è precluso in sede di legittimità. La corte ha invece valorizzato, ai fini della sussistenza dell’eventus damni, la concatenazione temporale tra il conferimento del ramo d’azienda e la successiva donazione della quota sociale, entrambi posti in essere in un breve arco temporale.
In merito alla prova del consilium fraudis, la S.C. ha precisato che il rapporto di parentela tra il debitore e il terzo beneficiario non assume rilevanza esclusiva, ma costituisce uno degli indizi che il giudice di merito deve valutare secondo il paradigma delle presunzioni semplici di cui all’art. 2729 cod. civ.. La decisione impugnata aveva correttamente considerato, oltre al vincolo parentale, la concomitanza degli atti e la circostanza che la società beneficiaria operasse su appalti in precedenza acquisiti dall’impresa individuale del debitore.
Infine, il motivo relativo alla statuizione sulle spese è stato dichiarato inammissibile, postulando la caducazione del capo come mera conseguenza dell’accoglimento degli altri motivi e risolvendosi, pertanto, in un non motivo. La Corte ha quindi rigettato il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese tra i ricorrenti.
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Nota della Redazione
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