Patto di famiglia: la liquidazione al legittimario segue il rapporto col disponente (Cass. civ. Sez. 5 n. 6612 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta sulle successioni e donazioni, il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis e seguenti c.c. è assoggettato all’imposta sulle donazioni sia per il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario sia per la liquidazione della somma corrispondente alla quota di riserva effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari. L’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 si applica esclusivamente al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie, non anche alle c.d. attribuzioni compensative. La liquidazione operata dal beneficiario in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’art. 768-quater c.c., è considerata, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con applicazione dell’aliquota e della franchigia relative al rapporto di parentela o di coniugio con il disponente.
Il Fatto
Con atto denominato “Patto di Famiglia”, il disponente trasferiva a titolo gratuito al figlio la propria azienda, del valore complessivo di un milione di euro. Nel medesimo atto, la moglie rinunciava alla liquidazione della quota di legittima, mentre la figlia, legittimaria non assegnataria, riceveva dal fratello assegnatario la somma di 250.000 euro a titolo di liquidazione della quota di riserva. L’ufficio fiscale recuperava l’imposta di donazione e di registro.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso dei contribuenti, ma la Commissione tributaria regionale, accogliendo l’appello erariale, riteneva la liquidazione soggetta all’imposta sulle donazioni applicando l’aliquota e la franchigia relative al rapporto di fratellanza tra l’assegnatario e la legittimaria non assegnataria. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso il primo motivo, che escludeva la debenza di qualsiasi imposta per tutte le disposizioni patrimoniali strettamente necessarie alla configurazione del patto di famiglia. La Suprema Corte ha ricordato che la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni ad opera dell’art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, ha esteso il presupposto del tributo a tutti i trasferimenti a titolo gratuito, correlandolo all’accrescimento patrimoniale senza contropartita del beneficiario piuttosto che all’animus donandi. Il patto di famiglia presenta piena corrispondenza con il profilo oggettivo della liberalità, con conseguente applicabilità dell’imposta, senza che possa trovare applicazione l’esenzione di cui all’art. 59 d.lgs. n. 346/1990.
La Corte ha altresì respinto il secondo motivo, relativo alla tassazione con imposta di registro in misura fissa della rinuncia alla quota di legittima espressa dal coniuge del disponente. Tale rinuncia, ha chiarito la Corte, è più una omissio adquirendi che la dismissione di un diritto già appartenente al patrimonio del rinunciante, trattandosi di atto formalizzato in un atto pubblico che, non avendo ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, soggiacque all’imposta di registro in misura fissa ai sensi della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986.
Il terzo motivo è stato invece accolto. La Corte ha ripercorso l’evoluzione giurisprudenziale in materia, evidenziando come il precedente orientamento di cui a Cass. n. 32823/2018, che considerava la liquidazione come donazione tra assegnatario e legittimario, sia stato superato da Cass. n. 29506/2020, confermata dall’ordinanza n. 19561/2022. Secondo tale più recente approdo, condiviso dal Collegio, la liquidazione effettuata dal beneficiario in favore dei legittimari non assegnatari deve essere intesa, ai soli fini impositivi, come donazione del disponente. Ne consegue che l’aliquota e la franchigia applicabili sono quelle proprie del rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e il legittimario non assegnatario, e non quelle relative al diverso rapporto intercorrente tra assegnatario e legittimario.
La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al terzo motivo, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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