Sanzione per lavoro irregolare e retroattività della lex mitior (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6642 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria per il c.d. lavoro irregolare, prevista dall’art. 3, comma 3, d.l. n. 12/2002, conv. in l. n. 73/2002, ha natura sostanzialmente penale ai sensi dei criteri elaborati dalla giurisprudenza della Corte EDU (criteri Engel), in quanto connotata da finalità di deterrenza e da importi elevati, ampiamente superiori al carico retributivo-previdenziale che il datore di lavoro intende eludere. Ne consegue l’applicabilità del principio di retroattività della lex mitior alle modifiche in senso favorevole al trasgressore sopravvenute prima della decisione, pur in assenza di disposizioni transitorie. Tale regime di favore, tuttavia, opera esclusivamente sul piano sanzionatorio, restando fermo, per ogni altro profilo, il principio tempus regit actum.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Ancona aveva confermato la sentenza del Tribunale di Fermo che aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente, nella qualità di amministratore pro tempore di una società, avverso le ordinanze-ingiunzione emesse dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Le sanzioni erano state irrogate all’esito di un accertamento ispettivo che aveva riqualificato come rapporti di lavoro subordinato numerose collaborazioni autonome, con conseguente contestazione di varie violazioni, tra cui l’omessa comunicazione di assunzione, l’irregolare compilazione del libro unico del lavoro e la mancata consegna del contratto di assunzione.
La Corte territoriale aveva ritenuto tempestive le contestazioni, escluso l’applicabilità della procedura di diffida di cui all’art. 3, comma 3-bis, d.l. n. 12/2002 per ragioni di successione normativa nel tempo e confermato la responsabilità dell’amministratore per le violazioni commesse nel periodo settembre-novembre 2014. Avverso tale decisione, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, con il quale si censurava la mancata applicazione della disciplina relativa alla c.d. maxi-sanzione per lavoro irregolare. La questione controversa riguardava il regime giuridico applicabile a un illecito amministrativo punito meno gravemente da una legge successiva: il ricorrente sosteneva che, in base al principio di retroattività della lex mitior, la sanzione da applicare fosse quella prevista dalla normativa sopravvenuta, più favorevole.
La Suprema Corte ha richiamato i propri precedenti (tra cui Cass. n. 13182 del 2025 e Cass. n. 13071 del 2024), affermando che l’accertamento della natura sostanzialmente penale della sanzione per lavoro irregolare deve essere compiuto alla luce dei criteri Engel e degli indici elaborati in materia di sanzioni CONSOB. Il criterio principale è rappresentato dalla eccedenza della sanzione rispetto al valore del profitto concretamente conseguibile dall’autore dell’illecito: tale eccedenza rivela la finalità di deterrenza e prevenzione generale negativa propria della norma punitiva. La Corte ha quindi ritenuto che la sanzione in esame, vista l’entità degli importi, presenti tale funzione e debba essere interpretata come sostanzialmente penale, con conseguente applicabilità del principio di retroattività della norma più favorevole.
La Corte ha invece respinto gli altri motivi di ricorso. In particolare, ha ritenuto la censura sulla tardività delle contestazioni infondata, valorizzando la valutazione di congruità del tempo impiegato dall’Amministrazione compiuta dalla Corte territoriale, alla luce della complessità dell’accertamento. Ha escluso la sussistenza di una connessione obiettiva tra le violazioni amministrative e il reato di cui all’art. 37 l. n. 689/1981, difettando il requisito della pregiudizialità logica. Ha infine reputato inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo per difetto di specificità, e infondate le doglianze relative alla motivazione dell’ordinanza-ingiunzione e alla riqualificazione dei rapporti di lavoro.
La sentenza è stata conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio dovrà pertanto verificare se, nel caso concreto, la sanzione irrogata in base alla normativa previgente sia in concreto più afflittiva rispetto a quella applicabile in base alla disciplina successiva, procedendo eventualmente alla rideterminazione dell’importo.
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Nota della Redazione
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