Il difetto di legittimazione passiva della Regione nell’azione di rimborso IRBA è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 7424 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), la legittimazione passiva nell’azione di rimborso spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane, stante la natura erariale del prelievo previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali. Ne consegue che la Regione è priva di legittimazione passiva, con la precisazione che la domanda di rimborso non può essere validamente avanzata nei suoi confronti. Il difetto di legittimazione, essendo questione attinente al contraddittorio e mirando a prevenire una sentenza inutiliter data, è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione di un giudicato esplicito sulla questione.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso avverso il diniego di rimborso dell’IRBA corrisposta per gli anni 2019 e 2020, chiedendo la condanna della Regione Campania alla restituzione delle somme. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, accogliendo l’appello della società, confermava il diritto al rimborso e condannava l’Ente regionale.
La Regione Campania proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo due motivi, cui la società contribuente resisteva con controricorso. La trattazione veniva avviata a seguito della proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., fondata sul rilevato difetto di legittimazione passiva della Regione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, condividendo la proposta di definizione accelerata, ha preliminarmente rilevato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania, richiamando il recente orientamento nomofilattico (Cass. n. 3098 del 2025 e successive conformi) secondo cui la legittimazione passiva esclusiva nell’azione di rimborso dell’IRBA spetta all’Agenzia delle Dogane, considerata la natura erariale del prelievo.
La Corte ha precisato che la domanda di rimborso non poteva essere avanzata alla Regione, con la conseguenza che l’impugnazione del diniego doveva essere disattesa indipendentemente dal motivo di diniego opposto dall’Ente. Ha inoltre evidenziato che la Regione, quale soccombente in appello, aveva legittimamente proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna.
Quanto alla rilevabilità del vizio, la Corte ha affermato che la legitimatio ad causam si ricollega all’art. 81 cod. proc. civ. e comporta la verifica d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato esplicito, non essendo nella specie formato alcun giudicato in quanto la questione non era stata oggetto di pronuncia da parte dei giudici di merito. Tale principio è stato confermato dalle più recenti Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 24172/2025), secondo cui si sottraggono alla regola della conversione del vizio in motivo di gravame i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado, come appunto la legittimazione ad causam.
La Corte ha infine ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso dedotti dalla Regione, stante l’assorbente rilievo del difetto di legittimazione passiva. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, compensando le spese dell’intero giudizio in ragione della sopravvenienza dell’orientamento giurisprudenziale. Ha infine escluso il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di misura eccezionale di stretta interpretazione, non applicabile al caso di accoglimento del ricorso.
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Nota della Redazione
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