Trust con patrimonio devoluto per testamento: nessuna imposta successoria per il legatario estraneo al vincolo (Cass. civ. Sez. 5 n. 7547 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trust, la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2, comma 47, del d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla l. n. 286/2006, non integra un autonomo e sufficiente presupposto impositivo, in aggiunta a quello delle imposte di successione e donazione. Per l’applicazione dell’imposta di donazione, nonché di quella proporzionale di registro e ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust di cui alla l. n. 364/1989, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, un trasferimento siffatto non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee, meramente strumentali e attuativi degli scopi di segregazione, ma soltanto nell’atto di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario. Il legatario che non sia beneficiario del trust non è tenuto al pagamento dell’imposta in qualità di coobbligato, trovando applicazione, per i soli legatari, l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 346/1990, secondo cui gli stessi sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di liquidazione emesso nei confronti del ricorrente, qualificato come coobbligato solidale con un trust per il pagamento di una maggiore imposta sulle successioni, relativa all’anno 2015. Il ricorrente era stato individuato come legatario in forza di un testamento olografo, in cui il de cuius aveva devoluto al trust tutti i beni non espressamente attribuiti ai congiunti. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato la decisione, pur riconoscendo che nel caso di specie non si era prodotto alcun effetto traslativo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente richiamato i principi di diritto già affermati in materia di trust, secondo cui il trasferimento del bene dal disponente al trustee avviene a titolo gratuito ma non determina effetti traslativi, non comportando l’attribuzione definitiva del bene al trustee, il quale è tenuto solo ad amministrarlo e custodirlo in regime di segregazione patrimoniale, in vista del ritrasferimento ai beneficiari. Tale atto è pertanto soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene all’imposta di registro e alle imposte ipotecaria e catastale. La costituzione del vincolo di destinazione non costituisce autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile.
La Corte ha quindi ribadito che l’imposta sulle successioni e donazioni, prevista anche per i vincoli di destinazione, non è dovuta al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione, ma soltanto in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario. La sola designazione del beneficiario nell’atto istitutivo, anche nel cd. trust trasparente, non equivale a un trasferimento immediato e definitivo del bene e non giustifica l’immediata tassazione proporzionale.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ha rilevato che l’avviso impugnato qualificava il ricorrente come “estraneo – legatario” e, al contempo, come “parente in linea retta legatario”. Il ricorrente non era erede, non era beneficiario del trust e non risultava destinatario di alcuna attribuzione patrimoniale stabile. La sua posizione era quella di semplice legatario, per la quale l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 346/1990 prevede che i legatari sono obbligati al pagamento dell’imposta relativa ai rispettivi legati.
La sentenza impugnata, pur riconoscendo che non si era prodotto alcun effetto traslativo, aveva legittimato l’avviso disattendendo l’orientamento di legittimità consolidato. La Corte ha quindi accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la decisione impugnata, decidendo nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate, tenuto conto del progressivo consolidamento della giurisprudenza di legittimità in corso di giudizio.
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Nota della Redazione
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