Giudicato sulla nullità della donazione di immobile abusivo e onere probatorio del documento in appello (Cass. civ. Sez. 2 n. 7570 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione che dichiara la nullità parziale di una donazione per violazione della normativa urbanistica costituisce un capo autonomo della sentenza, suscettibile di passare in giudicato interno ove non impugnata in appello, ancorché la questione della valutazione economica dei beni ne sia meramente consequenziale. In grado di gravame, la parte che abbia già ritualmente prodotto un documento in primo grado non è tenuta a depositarlo nuovamente, né può subire pregiudizio dalla contumacia della controparte, potendo il giudice d’appello porre a fondamento della decisione il contenuto del documento trascritto nella sentenza impugnata, secondo il principio di non dispersione della prova.
Il Fatto
La controversia traeva origine dalla domanda proposta da una legittimaria nei confronti dei fratelli, volta a ottenere la collazione e la riduzione dei beni immobili donati dal padre al coerede nonché la divisione del patrimonio ereditario, assumendo la lesione della propria quota di riserva. Il Tribunale dichiarava la nullità parziale della donazione relativamente ad alcune particelle, tra cui quella su cui insisteva un fabbricato abusivo, e riconosceva l’esistenza di una donazione indiretta di una somma di denaro in favore dell’attrice, ma escludeva la lesione della legittima e rigettava la domanda di divisione.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava l’integrale lesione della quota di legittima e attribuiva all’appellante gli immobili, condannando il fratello al rilascio di una particella e l’altro congiunto al pagamento di una somma. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il donatario, lamentando la nullità della donazione in relazione alla particella abusiva e l’inversione dell’onere probatorio in ordine alla donazione indiretta.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 17 e 40 legge n. 47 del 1985, assumendo l’erroneità della declaratoria di nullità della donazione, in quanto l’atto recava l’indicazione dell’assenza di concessione edilizia e della richiesta di sanatoria. La Corte, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità, ha ritenuto fondata l’eccezione di giudicato formulata dalla controricorrente.
Richiamando il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, la Suprema Corte ha precisato che la preclusione scaturisce solo da una statuizione che abbia attribuito o negato il bene della vita, e non da pronunce che risolvano questioni strumentali. Il giudicato interno si forma, infatti, solo su un capo autonomo della sentenza, che risolva una questione con propria individualità, e non su mere argomentazioni. Nella specie, la nullità della donazione era stata statuita in primo grado in un capo autonomo, non specificamente impugnato in appello, essendo stata censurata solo la conseguenziale esclusione del valore economico dei beni: ne deriva l’inammissibilità della censura proposta in sede di legittimità, essendosi su tale statuizione formato il giudicato.
Con il secondo motivo, il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale escluso dal donatum la somma donata alla sorella, nonostante il documento probatorio fosse inserito nel fascicolo del contumace. La Corte ha rigettato la censura, richiamando il principio di non dispersione della prova affermato dalle Sezioni Unite n. 4835 del 2023, secondo cui il giudice d’appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado, anche se non più disponibile nel fascicolo della parte contumace, potendo fondare la decisione sul contenuto trascritto nella sentenza impugnata.
La Corte ha quindi concluso che l’appellante non era tenuta a produrre nuovamente il documento, non avendone interesse, siccome la sua produzione era funzionale all’accoglimento delle domande della controparte rimasta contumace. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore dell’Erario, attesa l’ammissione della controricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
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Nota della Redazione
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