Inammissibile il ricorso per cassazione contro la sentenza che conferma la tardività del deposito del ricorso introduttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 8722 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procura da parte del cliente non fa venir meno, a norma dell’art. 85 cod. proc. civ., lo ius postulandi del difensore, il quale conserva la rappresentanza tecnica della parte fino alla formale sostituzione con nuovo procuratore, anche nel giudizio di cassazione, caratterizzato da impulso d’ufficio. Il ricorso per cassazione che lamenti l’omessa pronuncia o il vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardivo deposito deve confrontarsi con l’accertamento fattuale compiuto dal giudice di merito, dovendosi escludere ogni rilevanza a circostanze — come il rifiuto del deposito da parte della segreteria — mai dedotte nei gradi di merito e prive di riscontro nella sentenza impugnata.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2014 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Salerno, che dichiarava inammissibile il ricorso per intervenuta costituzione tardiva della società stessa: il deposito del ricorso risultava accettato in data 16/10/2020, oltre il termine ultimo del 12/09/2020.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania rigettava l’appello della società, confermando la sentenza di primo grado. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, avverso la sentenza d’appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato pregiudizialmente la posizione processuale delle parti. Ha innanzitutto dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate – Riscossione, alla quale il ricorso era stato notificato pur non essendo stata parte nel giudizio di appello.
Con riguardo alla procura alle liti, la Corte ha chiarito che la revoca da parte del cliente non priva il difensore dello ius postulandi, ai sensi dell’art. 85 cod. proc. civ., fino a quando non sia intervenuta la sostituzione con altro procuratore e questa non sia stata comunicata, richiamando i precedenti di legittimità. Tale principio opera a maggior ragione nel giudizio di cassazione, che si svolge per impulso d’ufficio.
Nel merito, i cinque motivi di ricorso sono stati considerati congiuntamente in quanto tutti concernenti la questione dell’inammissibilità del ricorso di primo grado. La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata pienamente idonea a giustificare la declaratoria di inammissibilità, non essendo affatto apparente, poiché basata sull’accertamento delle date del termine di deposito e dell’effettiva accettazione del ricorso.
La Corte ha inoltre escluso l’omessa pronuncia, essendosi il giudice d’appello pronunciato nel merito, e l’omesso esame di documenti rilevanti, risultando il fatto compiutamente esaminato. Quanto alle doglianze relative al rifiuto del deposito da parte della segreteria, esse sono state ritenute del tutto generiche e prive di specificità, non trovando alcuna evidenza nella sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile nei confronti dell’Agenzia delle entrate – Riscossione e rigettato nei confronti dell’Agenzia delle entrate, con declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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