Dichiarazione dei redditi con quadro RR e interruzione della prescrizione contributiva: inammissibile il ricorso generico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8946 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione dei redditi del professionista iscritto alla Gestione separata, contenente la compilazione del quadro RR, può assumere valore di atto ricognitivo del debito contributivo e, come tale, produrre effetto interruttivo della prescrizione dei contributi dovuti. È, invece, inammissibile, per violazione del requisito di specificità di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche o alla mera enunciazione di violazioni di legge, senza confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e senza consentire di individuare il collegamento tra le censure e il punto della decisione.
Il Fatto
A seguito dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata, l’INPS richiedeva a un professionista il pagamento di contributi per l’anno 2011, mediante avviso bonario notificato nell’agosto 2017. Il contribuente adiva il giudice di primo grado, che riteneva prescritto il credito contributivo. La Corte d’appello di Firenze, invece, accoglieva il gravame dell’Istituto, ritenendo non decorso il termine quinquennale di prescrizione: pur individuando il dies a quo nella scadenza del versamento, attribuiva alla dichiarazione dei redditi presentata nell’ottobre 2012, con compilazione del quadro RR, effetto interruttivo della prescrizione, in quanto atto ricognitivo del debito contributivo. Avverso tale decisione il contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente contestava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 cod. civ. e della disciplina sui contributi alla Gestione separata, sostenendo il principio per cui la prescrizione decorre dalla scadenza dei termini di versamento e negando che la dichiarazione dei redditi possa configurare una ricognizione di debito. La Corte di cassazione rileva, però, che la sentenza impugnata non aveva attribuito effetto interruttivo alla mera presentazione della dichiarazione, ma alla specifica compilazione del quadro RR, strumentale alla quantificazione dei contributi dovuti alla Gestione separata.
La Corte osserva che la censura del ricorrente non si confronta affatto con tale specifica questione, limitandosi a riaffermare in astratto che la dichiarazione dei redditi non ha natura ricognitiva. I precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente (Cass. n. 27950/2018 e Cass. n. 19403/2019) riguardano, infatti, ipotesi in cui il professionista aveva omesso la compilazione del quadro RR, circostanza che escludeva la ricognizione del debito; circostanza che, nel caso di specie, non ricorre.
Pertanto, il motivo di ricorso difetta del requisito di specificità di cui agli artt. 360 e 366, n. 4, cod. proc. civ., risolvendosi in mere enunciazioni di violazioni di legge senza consentire di individuare il collegamento con la ratio decidendi. La Corte richiama il principio per cui è inammissibile il ricorso che contenga enunciazioni generiche o un quesito di diritto non riferibile alla fattispecie concreta (ex multis, Cass. n. 187/2014).
Il ricorso è, quindi, dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese, non avendo l’INPS svolto attività difensiva. La Corte dichiara, infine, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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