Payback dispositivi medici: infondate le censure ai decreti ministeriali, difetto di giurisdizione per gli atti regionali (TAR Lazio n. 11450 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per gli anni 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, rientrando nel novero delle prestazioni patrimoniali imposte ai sensi dell’art. 23 Cost. senza violare i parametri di cui agli artt. 3, 9, 41, 42, 53 e 117 Cost. Le censure avverso i provvedimenti ministeriali di certificazione dello sforamento e di adozione delle linee guida sono infondate, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. I provvedimenti regionali di determinazione dell’elenco delle aziende fornitrici e delle quote di ripiano, configurandosi come atti vincolati di natura matematico-contabile, non sono espressione di potere autoritativo: la situazione giuridica del privato è di diritto soggettivo e la relativa cognizione spetta al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici impugnava il decreto del Direttore della Dirigenza Sanità della Regione Toscana n. 24681 del 14 dicembre 2022, recante l’approvazione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018, nonché i presupposti decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022 di certificazione dello scostamento e di adozione delle linee guida.
Il ricorso si articolava in sette motivi di illegittimità derivata per asserita incostituzionalità della disciplina primaria di cui all’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, oltre a un ottavo motivo subordinato sul termine di versamento. La società lamentava, in particolare, l’irragionevolezza del meccanismo, la sua natura di prestazione patrimoniale non quantificabile ex ante, il contrasto con il principio di affidamento e l’illegittimità del calcolo delle quote al lordo dell’IVA, oltre a vizi procedimentali del decreto regionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente distinto le censure rivolte agli atti generali statali da quelle relative ai provvedimenti regionali attuativi. Quanto alle prime, il Collegio ha integralmente richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha già ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata, qualificandolo come contributo di solidarietà rientrante nell’ambito dell’art. 23 Cost. ma rispettoso della riserva di legge relativa. La Consulta ha inoltre escluso la violazione dell’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento.
Con specifico riferimento ai profili di retroattività della fissazione dei tetti regionali, il Tribunale ha osservato che la misura del 4,4% del fabbisogno sanitario nazionale era già nota e che l’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 2019 ha confermato tale percentuale anche a livello regionale. Ne consegue che gli operatori avrebbero dovuto orientare la propria condotta secondo ordinaria diligenza, considerando l’alea insita nel meccanismo, che peraltro opera ab externo rispetto ai contratti, senza alterare gli esiti delle procedure di gara.
Quanto alle censure avverso il decreto regionale, il Collegio ha declinato la giurisdizione a favore del giudice ordinario. L’attività degli enti del Servizio Sanitario Regionale e delle Regioni si configura come mero accertamento matematico-contabile: le strutture sanitarie certificano il fatturato delle aziende, le Regioni verificano i dati e compilano l’elenco dei soggetti obbligati. L’atto regionale non è quindi espressione di potestà autoritativa, sicché la società vanta un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo delle somme dovute, azionabile dinanzi al giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale.
Il Tribunale ha infine ritenuto che la questione della cessazione della materia del contendere per effetto del pagamento della somma ridotta ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025 non possa essere valutata dal giudice amministrativo, dovendo essere trasposta dinanzi al giudice ordinario unitamente alla residua parte del giudizio. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti costituite.
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Nota della Redazione
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