Inammissibile il ricorso che non raccorda le censure alle norme violate (Cass. civ. Sez. III n. 6440 del 11.03.2025)
È inammissibile per violazione degli artt. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. il ricorso che si limiti a contrapporre un diverso esito valutativo alle specifiche carenze probatorie indicate dal giudice di merito, senza raccordare le censure alle disposizioni asseritamente violate né indicare puntualmente gli atti richiamati.