La compensazione delle spese richiede gravi ed eccezionali ragioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 6253 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere del giudice di merito di compensare le spese di lite ha natura discrezionale, ma il sindacato di legittimità resta limitato ad accertare che le stesse non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa. In ogni caso, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., come modificato dall’art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014 e integrato dalla Corte cost. n. 77 del 2018, la compensazione – oltre che per soccombenza reciproca – è consentita solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Tali ragioni sono ravvisabili, secondo la giurisprudenza di legittimità, esclusivamente in ipotesi di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero in caso di sopravvenienze relative a tali questioni o di assoluta incertezza che presenti la stessa o maggiore gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche previste dalla norma. È pertanto censurabile in cassazione la motivazione con cui il giudice di merito abbia sorretto la compensazione in modo palesemente illogico, inconsistente o manifestamente erroneo.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto l’appello avverso la decisione di primo grado, che aveva invece respinto il ricorso contro un’ingiunzione di pagamento per tasse automobilistiche. Il giudice d’appello, pur riformando la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli in favore del contribuente, compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio, ravvisando «straordinari ed eccezionali motivi» nella «controvertibilità fattuale della vicenda». La Regione Campania rimaneva intimata nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, incentrato sull’unico motivo di violazione dell’art. 91 e dell’art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. Ha premesso che la censura è fondata, richiamando il proprio consolidato orientamento secondo cui il potere di compensazione ha natura discrezionale, sicché il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che le spese non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa, come stabilito da Cass. n. 10685 del 2019.
La Corte ha precisato che, essendo il giudizio di secondo grado stato instaurato in data 8.6.2021, trova applicazione ratione temporis il testo dell’art. 15 d.lgs. n. 546/1992, corrispondente all’art. 92 cod. proc. civ. come modificato dal d.l. n. 132/2014 e integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77 del 2018, il quale ammette la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.
Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata – Cass. n. 3977/2020, Cass. n. 4696/2019 e Cass. n. 21400/2021 – tali ragioni ricorrono esclusivamente in casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero in ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, cod. proc. civ.
Nel caso in esame, la motivazione addotta dalla Commissione tributaria regionale per giustificare la compensazione – fondata sulla generica «controvertibilità fattuale della vicenda» – non integra le gravi ed eccezionali ragioni richieste dalla legge. Il contribuente era risultato totalmente vittorioso all’esito del giudizio di merito, sicché la compensazione delle spese non era giustificabile, non potendosi ravvisare alcuna ragione per derogare al criterio generale della soccombenza. La motivazione è stata pertanto ritenuta palesemente illogica e inconsistente.
La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, demandando a quest’ultima anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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