Concessione cimiteriale di fatto e riparto di giurisdizione (Cass. civ. Sez. 1 n. 17078 del 31.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riparto di giurisdizione, spetta al Giudice ordinario la cognizione della controversia promossa dal privato per la restituzione di somme versate al comune a titolo di canone per il rinnovo di una concessione cimiteriale, allorché manchi un atto amministrativo attributivo del diritto e la domanda, volta all’accertamento del diritto d’uso sulla cappella gentilizia e alla ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 cod. civ., abbia un contenuto meramente patrimoniale. Tale controversia è sottratta alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., non investendo il momento genetico del rapporto concessorio né il legittimo esercizio di poteri autoritativi o discrezionali da parte dell’Amministrazione.
Il Fatto
Nel 1976 i ricorrenti ottenevano dal Comune una licenza edilizia per edificare una cappella gentilizia presso il cimitero comunale, completata nel 1977. Con missiva del 2008, l’Amministrazione richiedeva il pagamento di una somma quale canone per il rinnovo della concessione, versata dai privati. Nel 2009 il Comune richiedeva un ulteriore pagamento, contestato dai ricorrenti, che invocavano l’applicazione dell’art. 53, comma 7, del Regolamento di Polizia Mortuaria, che determinava in 99 anni la durata della concessione.
I ricorrenti adivano il Tribunale per ottenere la restituzione della somma versata. Il Tribunale dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario e accoglieva la domanda. La Corte d’appello, invece, dichiarava la giurisdizione del Giudice amministrativo, ritenendo la controversia relativa a rapporti di concessione di beni pubblici. Avverso tale sentenza i ricorrenti proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti lamentavano il difetto di giurisdizione, ritenendo la domanda di restituzione di natura meramente patrimoniale. Richiamato il precedente delle Sezioni Unite in materia di concessioni cimiteriali perpetue, la Corte ha affermato che la giurisdizione va determinata sulla base del petitum sostanziale.
La Corte d’appello aveva escluso l’esistenza di un atto scritto di concessione, configurando un rapporto di fatto. Da tale premessa la Cassazione ha tratto conclusioni opposte a quelle del giudice di merito: la mancanza di un atto amministrativo attributivo dell’uso esclude che la controversia concerna il momento genetico del rapporto concessorio o l’esercizio di poteri autoritativi dell’Amministrazione.
La fattispecie, ha precisato la Corte, è quella di un rapporto di fatto sulla cui base i ricorrenti hanno agito per il pagamento dell’indebito, previo accertamento del loro diritto d’uso. La domanda ha pertanto contenuto patrimoniale e rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, non essendo applicabile l’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. L’accoglimento del primo motivo ha comportato la cassazione della sentenza impugnata, con assorbimento degli altri motivi e rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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