Pena base furto abitazione tentato minimo edittale al tempo del fatto (Cass. pen. Sez. V n. 22259 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di furto in abitazione tentato, il minimo edittale della pena base va individuato con riferimento alla norma vigente al momento del fatto: la cornice da quattro a sette anni di reclusione, introdotta dall’art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 36 del 2019, non si applica ai fatti anteriori, per i quali continua a valere la pena da tre a sei anni. Il giudice di appello che, integrando la motivazione, determini la pena base partendo dal minimo di quattro anni viola l’art. 2 cod. pen. e l’art. 624-bis cod. pen., con annullamento con rinvio non potendo la Corte di cassazione procedere a diretta rideterminazione, ostandovi le valutazioni di merito. È assorbito il motivo sulla detenzione domiciliare sostitutiva, collocandosi in momento logicamente successivo alla determinazione della pena da sostituire.
Il Fatto
Il ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di furto in abitazione tentato, aggravato dalla violenza sulle cose, per avere tentato di forzare con un cacciavite la porta d’ingresso di un’abitazione, mandando in frantumi la vetrata, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla sua volontà. Il fatto risale al 6 ottobre 2017.
Con sentenza del 19 maggio 2025 la Corte di appello di Bari aveva confermato la condanna di primo grado, emessa all’esito di giudizio abbreviato, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate e la diminuente per il rito. Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolando cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è ritenuto fondato. La difesa aveva censurato in appello che il Tribunale non avesse precisato l’entità della diminuzione per la fattispecie tentata, sollecitando la rideterminazione della pena al minimo edittale. La Corte territoriale, integrando la motivazione secondo il principio di integrazione tra le sentenze di primo e secondo grado, aveva giustificato una pena base di poco inferiore alla media edittale, applicando la diminuente nella misura della metà e partendo da un minimo di quattro anni di reclusione.
La Cassazione rileva l’errore. Al momento del fatto la pena minima prevista dall’art. 624-bis cod. pen. era pari a tre anni di reclusione: le parole «da tre a sei anni» sono state sostituite dalle attuali «da quattro a sette» solo con l’art. 5, comma 1, lett. a), legge n. 36 del 2019. Si impone, dunque, un nuovo pronunciamento della Corte territoriale, non essendo possibile una diretta rideterminazione da parte del Collegio di legittimità per le ineliminabili valutazioni di merito che l’operazione presuppone.
Il secondo motivo è invece infondato. In caso di furto in abitazione, ai fini dell’attenuante del danno di speciale tenuità, il giudice deve considerare anche il danno morale legato al patimento della vittima per l’intrusione nella propria dimora, secondo l’indirizzo di Sez. V n. 28110 del 10/06/2024. Coerentemente, la Corte territoriale ha valorizzato la percezione di insicurezza prodotta su una persona anziana; apprezzamento di fatto, sufficientemente motivato, sottratto al sindacato di legittimità.
Anche il terzo motivo è infondato. Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sorrette da motivazione sufficiente, secondo Sez. Un. n. 10713 del 25/02/2010. La Corte di appello ha respinto la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche alla luce delle numerose condanne per reati contro il patrimonio.
Il quarto motivo è infondato. In tema di reato continuato, l’unicità del disegno criminoso presuppone l’anticipata e unitaria ideazione delle violazioni, non essendo sufficiente valorizzare i singoli indici sintomatici, come chiarito da Sez. Un. n. 28659 del 18/05/2017. La rilevantissima distanza temporale tra i fatti esclude l’ideazione unitaria. Il quinto motivo, sulla detenzione domiciliare sostitutiva, resta assorbito, collocandosi in momento successivo alla determinazione della pena da sostituire.
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Nota della Redazione
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