Conto giudiziale inammissibile se gli incassi POS sostituiscono i versamenti in tesoreria (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 113 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale del riscuotitore è inammissibile quando la colonna dei versamenti in tesoreria è compilata con le riscossioni effettuate tramite POS. L’errata classificazione delle transazioni elettroniche come versamenti non integra una mera imprecisione formale, ma determina la carenza dell’elemento essenziale dello scarico. L’art. 114 del d.lgs. n. 77/1995 e il d.p.r. n. 194/1996 impongono per l’agente della riscossione il modello 21, nel quale carico e scarico sono aggregati distinti e imprescindibili. La nozione di maneggio di denaro va intesa in senso ampio e ricomprende i crediti riscossi con POS o carta di credito. Il conto privo degli elementi essenziali non è idoneo a incardinare il giudizio e impone un nuovo deposito.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile di un Comune abruzzese per l’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore ha depositato una relazione di irregolarità rilevando che il conto era stato reso in difformità dal modello 21 previsto dal d.p.r. n. 194/1996 e risultava carente dei requisiti minimi essenziali.
Il rilievo centrale riguarda la colonna “versamento in tesoreria”, compilata con gli incassi tramite POS anziché con i versamenti effettivi. L’agente contabile si è costituito sostenendo il carattere meramente formale delle irregolarità, l’assenza di ammanchi e di danno erariale e l’insussistenza del maneggio di denaro pubblico per i pagamenti elettronici, chiedendo il discarico. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità e per l’obbligo di ripresentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra i modelli di conto previsti dal regolamento. Per l’economo opera il modello 23, mentre per l’agente della riscossione il d.p.r. n. 194/1996 prevede il modello 21, che esige l’indicazione delle riscossioni con gli estremi delle quietanze e, in colonna separata, dei versamenti in tesoreria con i relativi importi.
Da tale assetto deriva che il conto deve offrire una rappresentazione sincera e precisa dei fatti di gestione, secondo l’equazione tra carico e scarico. Il carico esprime le somme riscosse e genera il debito dell’agente; lo scarico esprime le somme riversate alla tesoreria e lo estingue. La loro distinta rappresentazione è imprescindibile, poiché la forma e i contenuti non sono derogabili in nome della prevalenza della sostanza.
Sulla natura degli incassi elettronici il Collegio aderisce all’orientamento prevalente: la nozione di maneggio di denaro va intesa nel senso più ampio e comprende tutti i crediti che il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche quando la riscossione avvenga tramite POS, carta di credito, subagenti o conto corrente postale. Ne consegue l’applicazione della disciplina dell’agente contabile e l’obbligo di resa del conto. Il Collegio richiama sul punto Corte dei conti Toscana n. 285/2017, Sardegna n. 294/2018 e Calabria n. 176/2022.
Nel caso concreto il conto presenta nella sezione dei versamenti in tesoreria esclusivamente i dati delle riscossioni tramite POS. L’indicazione erra la classificazione e priva il conto dell’elemento che documenta l’effettivo trasferimento dei fondi all’ente, rendendo impossibile la verifica dello scarico. Il conto non è quindi intrinsecamente verificabile e non può essere qualificato rendiconto idoneo a incardinare il giudizio. Il Collegio distingue il caso dal precedente C. Conti Sez. I n. 14/1985, nel quale il modello irrituale conteneva comunque gli elementi richiesti dall’art. 616 R.D. n. 827/1924.
La carenza è originaria e incide sull’esistenza stessa del conto come oggetto del giudizio. Il giudice non può supplire alle omissioni del contabile né ricostruire la gestione con documentazione non allegata, e l’ordine di integrazione opera solo quando il conto sia ontologicamente esistente. Il giudizio è pertanto dichiarato inammissibile, con necessità di un nuovo deposito del conto. Nulla per le spese, stante la pronuncia in rito.
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Nota della Redazione
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