Inammissibile il parere su ISEE e prestazioni assistenziali oggetto di ricorso straordinario (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 256 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, è ammissibile solo se il quesito dell’ente locale è formulato in termini generali e astratti e attiene alla materia della contabilità pubblica. Non è ammissibile la richiesta di parere volta a definire una concreta fattispecie gestionale, tanto più se la questione sottoposta è già oggetto di un procedimento giustiziale pendente davanti ad altro organo. In tal caso l’attività consultiva interferisce con le funzioni di altri organi giurisdizionali e si traduce in una indebita compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza della Corte.
Il Fatto
Il Sindaco di un Comune ha chiesto alla Sezione regionale di controllo un parere sulla legittimità e sostenibilità contabile della richiesta della certificazione ISEE a un cittadino beneficiario di prestazioni socio-assistenziali a rilevanza sanitaria, erogate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, ai fini della valutazione dell’eventuale quota di compartecipazione alla spesa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del DPCM n. 159/2013. Il quesito investiva anche le conseguenze giuridiche della prosecuzione o sospensione del servizio in assenza della certificazione.
L’ente ha rappresentato che il cittadino, riconosciuto portatore di handicap grave, beneficia di prestazioni domiciliari erogate in forza di provvedimenti giurisdizionali; che la richiesta di ISEE è stata contestata dall’interessato mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, tuttora pendente; che la richiesta è stata reiterata con avviso di sospensione delle prestazioni in caso di mancata presentazione del modello.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica preliminarmente le condizioni di ammissibilità, soggettive e oggettive, della richiesta. Sotto il profilo soggettivo, richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2020/QMIG, il Collegio accerta l’appartenenza dell’ente istante al novero dei soggetti legittimati e la sussistenza del potere di rappresentanza in capo al soggetto che ha sottoscritto l’istanza, ritenendo il requisito integrato.
Sotto il profilo oggettivo, la Corte ricorda che le Sezioni regionali non svolgono una funzione consultiva a carattere generale. Il quesito deve rientrare nel concetto di contabilità pubblica, non interferire con funzioni intestate alla stessa Corte, ad altri organi giurisdizionali o a soggetti investiti di funzioni di controllo o consulenza, ed essere formulato in termini sufficientemente generali e astratti.
Il Collegio ritiene la richiesta palesemente inammissibile sotto il profilo oggettivo. La formulazione non è generale e astratta, ma mira strumentalmente a definire una concreta fattispecie gestionale, per di più oggetto di controversia tra le parti. La richiesta di certificazione ISEE è già stata impugnata dall’interessato con ricorso straordinario al Presidente della Regione, rimedio giustiziale su cui si pronuncia con parere decisorio il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana.
Ne consegue un ulteriore profilo di inammissibilità: il parere chiesto interferirebbe in concreto con le funzioni di altri organi. L’istanza tende a coinvolgere la Corte in una compartecipazione all’attività gestionale dell’ente, rimettendo alla magistratura contabile la decisione sulla prosecuzione o sospensione del servizio e la cognizione delle relative conseguenze giuridiche, profilo non riconducibile alla contabilità pubblica perché verte sul diritto alla prestazione assistenziale e sull’esame delle sue condizioni.
La Sezione richiama la deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG, secondo cui l’ausilio consultivo non deve tradursi in un’intrusione nei processi decisionali dell’ente e non può riguardare valutazioni su casi o atti gestionali specifici implicanti compartecipazione all’amministrazione attiva. Il parere non può essere reso quando il caso si sostanzi in una richiesta specifica e concreta che determinerebbe un’ingerenza nell’attività dell’ente locale. La richiesta è pertanto dichiarata inammissibile.
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Nota della Redazione
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