Cessazione della materia del contendere e inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5698 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere postula un accordo definitivo tra le parti che, ove risulti da un verbale di conciliazione non sottoscritto da una di esse e dal suo difensore, non può ritenersi perfezionato a tutti gli effetti di legge. Tuttavia, la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, unitamente al deposito di un verbale privo dei requisiti di validità, esprime un disinteresse della parte ricorrente a ottenere una pronuncia sul ricorso, che va pertanto dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
La Corte d’appello di Caltanissetta aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla ricorrente avverso la pronuncia del Tribunale che aveva accertato la falsità della data “16.12.2015” apposta su un decreto ingiuntivo, ordinandone la cancellazione e la sostituzione con quella del “16 novembre 2015” indicata nella relata di notifica. Il giudizio traeva origine da una domanda di pagamento di differenze retributive e competenze di fine rapporto.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato il verbale di accordo transattivo, asseritamente stipulato in sede sindacale il 31.10.2022 e depositato in prossimità della camera di consiglio. Ha rilevato che tale verbale, non risultando sottoscritto dall’intimata e dal suo legale, non può valere ai fini di ritenere intervenuta una definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.
Cionondimeno, il Collegio ha attribuito rilievo al comportamento processuale della ricorrente, la quale aveva chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Detta richiesta, unitamente al deposito di un verbale privo dei requisiti di validità, è stata valutata come indice di un disinteresse della parte a ottenere una pronuncia sul ricorso.
La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, ravvisando un abbandono implicito dell’impugnazione. Ha inoltre compensato le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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