Il giudicato non copre l’accertamento incidentale delle modalità di pagamento (Cass. civ. Sez. 1 n. 19403 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della pronuncia, ma non si estende alle questioni che conseguono alla risoluzione del tema oggetto del decidere. L’accertamento delle modalità di pagamento del prezzo, quando nel giudizio di revocatoria fallimentare costituisce un elemento meramente incidentale, indicativo del requisito soggettivo, non integra un antecedente logico necessario e non è quindi coperto da giudicato nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo. Il curatore, essendo terzo rispetto alla massa dei creditori, non può rendere confessione in loro danno.
Il Fatto
La banca, quale avente causa della società venditrice di un immobile, era rimasta soccombente nel giudizio di revocatoria fallimentare promosso dalla curatela avverso l’atto di compravendita. Nel successivo giudizio di opposizione allo stato passivo, l’istituto di credito aveva chiesto l’ammissione del proprio credito con i privilegi derivanti dall’asserita surrogazione nei diritti dei creditori privilegiati della società venditrice, che sarebbero stati pagati direttamente dall’acquirente mediante il prezzo. La Corte d’Appello, confermando il Tribunale, aveva escluso i privilegi, ritenendo provato che il pagamento dei creditori fosse avvenuto non direttamente da parte dell’acquirente ma per il tramite della società venditrice, e aveva negato che sulle modalità di pagamento si fosse formato il giudicato nella precedente causa di revocatoria.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, con i quali la banca deduceva la violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., sostenendo che l’accertamento delle modalità di pagamento del prezzo, in quanto antecedente logico della decisione di accoglimento della revocatoria, fosse coperto da giudicato.
La Corte ha richiamato il principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, includendo le questioni che costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia. Ha tuttavia precisato che tale efficacia non si estende alle questioni che non potevano essere proposte prima che sorgesse il fatto giuridico da cui scaturiscono, né agli accertamenti che conseguono alla risoluzione del tema oggetto della pronuncia.
Applicando tali principi, la Corte ha escluso la formazione del giudicato per due concorrenti ragioni. In primo luogo, nella causa di revocatoria erano diversi sia il petitum che la causa petendi rispetto al giudizio di opposizione allo stato passivo. In secondo luogo, l’accertamento delle modalità di pagamento dei creditori era stato nel giudizio di revocatoria meramente incidentale, rappresentando uno degli elementi indicatori del requisito soggettivo della scientia decotionis, e non il presupposto logico necessario per il riconoscimento di un diritto ad esso inscindibilmente connesso.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha dichiarato infondata la censura relativa alla mancata valutazione della condotta processuale del Fallimento quale confessione, rilevando che il curatore non può rendere confessione in danno dei creditori, essendo terzo rispetto alla massa e non potendo disporre dei relativi diritti. Ha inoltre evidenziato che la censura relativa alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una critica alla valutazione del materiale istruttorio, potendo invece riguardare solo l’utilizzo di prove non dedotte o la violazione dei limiti legali.
Il quarto motivo, concernente l’omesso esame di un fatto decisivo, è stato infine dichiarato inammissibile, poiché la censura era volta a criticare il convincimento del giudice formatosi in esito all’esame del materiale istruttorio, ciò che non è consentito in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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