Benefici di legge: obbligo di motivazione del giudice d’appello sulla richiesta (Cass. pen. Sez. II n. 25101 del 03.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena e di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, il giudice d’appello è gravato da un obbligo motivazionale puntuale quando la relativa richiesta sia stata ritualmente avanzata nel giudizio di merito. Il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 22533 del 2018 — che esclude la censura dell’imputato che non abbia formulato la richiesta — impone, per identità di ratio, la soluzione speculare in caso di richiesta ritualmente proposta: l’omessa motivazione, favorevole o contraria, sui presupposti oggettivi e soggettivi e sulle ragioni ostative integra un vizio censurabile in sede di legittimità. Ove emerga la sussistenza di tutti gli elementi richiesti, la Corte annulla senza rinvio e concede direttamente i benefici. È invece inammissibile, per difetto di interesse, il motivo che censuri gli aumenti per continuazione senza indicare il concreto beneficio derivante dall’eventuale accoglimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze, all’esito del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 19849 del 2021, ha rideterminato la pena irrogata per i reati di cui agli artt. 8 e 2 del d.lgs. n. 74 del 2000, rispettivamente ascrittigli ai capi C) e D).
Deduce, con il primo motivo, vizi nella commisurazione della pena base e nella determinazione degli aumenti per continuazione, nonché il difetto di motivazione sulla quantificazione adottata. Con il secondo motivo denuncia l’omessa risposta alla richiesta, formulata con memoria ritualmente depositata nel giudizio d’appello, di concessione della sospensione condizionale e della non menzione. Con memoria successiva espone motivi aggiunti. Il Procuratore generale conclude per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esclude che l’istanza di rinvio, formulata per adesione all’astensione collettiva dalle udienze, potesse avere seguito: il diritto di astensione presuppone un’udienza partecipata, facoltà non ravvisabile nel procedimento cartolare di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., nel quale la decisione è assunta sulla base degli atti scritti.
Nel merito, il primo motivo è inammissibile in entrambi i profili. Quanto alla pena base per il reato di cui al capo C), la cornice edittale applicabile è quella originaria, da un anno e sei mesi a sei anni. La media edittale, calcolata secondo il metodo consolidato — non dimezzando il massimo, ma dividendo per due il numero di mesi che separano minimo e massimo — si colloca in anni tre e mesi nove. La pena base di anni uno e mesi otto si situa ben al di sotto di tale media e a due mesi dal minimo: in tale evenienza non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, essendo sufficiente il richiamo alle circostanze del fatto e alla personalità dell’imputato.
Parimenti inammissibile è la censura sugli aumenti per continuazione: il ricorrente si limita a dolersi dell’omessa indicazione dei criteri, senza indicare il concreto beneficio che deriverebbe dall’accoglimento. La Corte richiama il principio secondo cui, per contestare la quantificazione della pena, occorre specificare l’interesse che sorregge il motivo, in conformità all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen., non potendo la deduzione risolversi in una mera enunciazione della violazione di legge per difetto di motivazione.
Il secondo motivo è invece fondato. Dalla lettura degli atti emerge che il ricorrente aveva chiesto alla Corte d’appello entrambi i benefici con memoria del 2025, senza che la sentenza impugnata fornisca alcuna risposta. Il principio delle Sezioni Unite n. 22533 del 2018 — enunciato in senso sfavorevole all’imputato che non abbia formulato la richiesta — impone, per identità di ratio, la soluzione speculare quando la richiesta sia stata avanzata: il giudice d’appello è gravato di un obbligo motivazionale puntuale, la cui omissione integra vizio censurabile in legittimità.
Da ciò consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai due benefici, che la Corte concede direttamente, emergendo tutti gli elementi richiesti senza necessità di ulteriori approfondimenti. Sono infine inammissibili i motivi aggiunti, in quanto privi di correlazione ai motivi del ricorso originario, salvo quelli connessi alla dedotta motivazione apparente sui benefici di legge.
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Nota della Redazione
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