Occupazione TOSAP dei viadotti: la sottrazione all’uso pubblico è in re ipsa e la continuazione sanzionatoria va applicata d’ufficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 8668 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), la sottrazione all’uso collettivo del volume sovrastante un tratto di strada comunale è insita nella stessa costruzione del viadotto, sicché l’occupazione è in re ipsa per effetto della materiale realizzazione del manufatto. Il criterio legale di determinazione del quantum debeatur si rapporta alle dimensioni dell’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o lineari, senza alcun rilievo dell’altezza del viadotto rispetto all’intersezione con le strade comunali. In caso di omessa denuncia ai fini TOSAP contestata per più periodi d’imposta con distinti avvisi di accertamento, trova applicazione il regime della continuazione di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, nel testo anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 87/2024, dovendo il giudice provvedere alla rideterminazione della sanzione unica anche in assenza di un’apposita istanza dell’Amministrazione.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria autostradale, impugnava quattro avvisi di accertamento con cui il Comune aveva liquidato la TOSAP per gli anni dal 2014 al 2017, sul presupposto dell’occupazione, tramite viadotti, sottopassi e ponti, di aree del demanio comunale, irrogando contestualmente le relative sanzioni. I giudici di merito rigettavano il ricorso, ritenendo legittima la pretesa impositiva e le sanzioni. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per vizio di motivazione, l’insussistenza del presupposto impositivo e l’illegittimità delle sanzioni per omessa applicazione del cumulo giuridico.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso le censure volte a contestare la congruità della motivazione, rammentando che il sindacato di legittimità, alla luce della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è circoscritto alle sole anomalie che si tramutano in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente o perplessa. Ha escluso che la sentenza impugnata versi in tali vizi, essendo il suo iter logico-giuridico intellegibile.
Quanto al merito della pretesa, la Corte ha chiarito che la sottrazione all’uso pubblico del volume sovrastante la strada comunale è insita nella costruzione del viadotto, che occupa materialmente lo spazio in corrispondenza dell’intersezione. Ha pertanto escluso la rilevanza dell’altezza del manufatto ai fini della determinazione della base imponibile, essendo il criterio legale ancorato alle dimensioni dell’effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
Con riferimento alla motivazione degli avvisi di accertamento, la Corte ha ritenuto adeguata l’indicazione degli elementi essenziali della pretesa, anche per relationem alle delibere comunali, la cui conoscibilità è presunta per legge. Ha inoltre ribadito la distinzione tra sanzione per omessa denuncia e sanzione per omesso versamento, ciascuna autonomamente applicabile.
La Corte ha, infine, accolto il motivo concernente il mancato riconoscimento della continuazione, affermando che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, nel testo applicabile ratione temporis, il giudice ha il potere-dovere di rideterminare la sanzione unica quando le violazioni della stessa indole siano state commesse in periodi d’imposta diversi, anche se l’Amministrazione non vi abbia provveduto. L’omessa presentazione della dichiarazione per più annualità, configurando condotte oggettivamente collegate, non osta all’applicazione del cumulo giuridico. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell’Abruzzo, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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