Prescrizione decennale del diritto dei medici specializzandi dal 27 ottobre 1999 (Cass. civ. Sez. 3 n. 18797 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, vantato dai medici che hanno frequentato corsi di specializzazione iniziati dopo l’applicabilità del regime eurounitario ed entro l’anno accademico 1990-1991, è soggetto al termine di prescrizione decennale che decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999. Tale norma, riconoscendo la borsa di studio solo ad alcuni soggetti, ha reso manifesto l’inadempimento parziale dello Stato, innescando il decorso del termine. La norma sopravvenuta di cui all’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, che assoggetta il diritto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 cod. civ., non ha efficacia retroattiva e non incide sui fatti verificatisi prima del 1° gennaio 2012.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscritti a corsi di specializzazione universitaria in differenti periodi compresi tra il 1980 e il 1990, conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere la condanna al pagamento dell’adeguata remunerazione per gli anni di corso, in forza delle direttive comunitarie in materia, o, in via subordinata, il risarcimento del danno per la mancata attuazione delle stesse.
Il Tribunale di Roma rigettava le domande per intervenuta prescrizione, con decisione confermata dalla Corte di Appello di Roma, la quale aveva individuato il dies a quo del termine prescrizionale nella data di entrata in vigore della legge n. 370/1999. Avverso tale sentenza i medici proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il primo motivo, con cui si censurava la decorrenza del termine, sostenendo che questa dovesse essere ancorata al superamento delle incertezze giurisprudenziali sul rimedio esperibile, individuato non prima del 2011. Il motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata si conforma a un orientamento di nomofilachia consolidato, che il ricorrente non ha fornito elementi idonei a rimettere in discussione.
La Corte ha ribadito che costituisce jus receptum il principio per cui la prescrizione decennale del diritto decorre dal 27 ottobre 1999. L’emanazione della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto la borsa di studio solo ad alcuni soggetti, ha palesato l’adempimento soggettivamente parziale dello Stato, onerando gli esclusi di far valere le proprie pretese. Le eventuali incertezze sulla giurisdizione, sulla natura dell’azione o sul legittimato passivo non sono idonee a inibire la decorrenza, poiché il decorso del termine può essere interrotto da atti stragiudiziali e la legittimazione passiva dello Stato era ragionevolmente desumibile già dalla normativa del 1999.
Con riferimento alla richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, la Cassazione l’ha disattesa, ritenendo la soluzione adottata rispettosa del principio di effettività della tutela giurisdizionale, non ravvisandosi alcun contrasto con la giurisprudenza europea e convenzionale in materia di termini di prescrizione “ragionevoli”.
Il secondo motivo, riguardante la portata applicativa dell’art. 4, comma 43, della legge n. 183/2011, è stato parimenti dichiarato inammissibile, sia perché l’affermazione censurata era stata formulata dai giudici di merito ad abundantiam, sia perché la tesi del ricorrente contrasta con l’orientamento consolidato secondo cui la nuova prescrizione quinquennale si applica solo ai diritti per i quali, al 1° gennaio 2012, il termine decennale aveva una durata residua maggiore, e non ai fatti pregressi.
La Corte ha infine qualificato l’impugnazione come temeraria, condannando i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite e di un’ulteriore somma ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., per l’uso abusivo del processo.
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Nota della Redazione
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