Inquadramento previdenziale e attività prevalente: sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4938 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il reinquadramento di un’impresa ai fini previdenziali, ex art. 49 della legge n. 88/1989, va operato avendo riguardo all’attività effettivamente esercitata e non alle dichiarazioni formali rese dal datore di lavoro, quali il codice ATECO comunicato alla Camera di Commercio. L’accertamento del settore di appartenenza e dell’attività prevalente, anche in caso di attività promiscua, costituisce valutazione riservata al giudice del merito. Le relative censure sono inammissibili in cassazione ove si risolvano in una diversa lettura dei fatti, non essendo deducibile il vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. in presenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado sugli stessi fatti.
Il Fatto
Una cooperativa operante nel settore commerciale riceveva un verbale ispettivo con cui l’INAIl procedeva al reinquadramento nel settore industria, con recupero retroattivo dei contributi per il periodo 2015-2020, quantificati in € 108.007,36, nei limiti della prescrizione quinquennale. La società proponeva opposizione, deducendo la non debenza della somma, frutto di un errato inquadramento.
Il tribunale, dichiarata la cessazione della materia del contendere per la rinuncia in autotutela dell’INPS alla pretesa 2015-2019 e la conseguente rinuncia dell’INAIL, rigettava per il resto il ricorso, confermando l’accertamento. La Corte d’appello rigettava il gravame, qualificando l’attività prevalente come manifatturiera. La società ricorreva in cassazione con quattro motivi; l’INAIL resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I quattro motivi — articolati come violazione dell’art. 49 della legge n. 88/1989, vizio di motivazione e nullità della sentenza ex art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. — sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. Essi mirano, in realtà, a contestare l’accertamento della Corte d’appello sul reinquadramento dell’azienda nell’attività industriale.
Il nucleo delle censure riguarda le attività connesse o ausiliarie a quelle commerciali, la tipologia di clientela, le mansioni dei dipendenti e l’individuazione dell’attività prevalente. Si tratta di fatti di competenza esclusiva del giudice del merito, incensurabili in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 cod. proc. civ. novellato.
Tale vizio, nella specie, non è deducibile per l’esistenza di una doppia decisione conforme di primo e secondo grado sugli stessi fatti. La Corte esclude anche il dedotto vizio di nullità della sentenza: la motivazione dà ampio e coerente conto delle ragioni per cui il verbale ispettivo ha correttamente definito l’inquadramento previdenziale.
La Corte richiama il principio secondo cui la motivazione è solo apparente — e la sentenza nulla per error in procedendo — quando, pur graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice. Sul punto cita Cass. Sez. Un. n. 22232 del 2016 e, recentemente, Cass. n. 1986 del 2025. Non è questo il caso: le censure mirano ancora una volta a un diverso apprezzamento dei fatti, in questa sede inammissibile.
Il ricorso è concluso con il rigetto e la condanna della società ricorrente alle spese di lite, liquidate in € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali e accessori di legge, con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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