Mutui valuta estera chiarezza clausola e vessatorietà giudizi distinti (Cass. civ. Sez. I n. 3709 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratti conclusi tra professionisti e consumatori, la mancanza dei prerequisiti di chiarezza e comprensibilità della clausola contrattuale che attiene alla componente economica del rapporto non implica, di per sé, che la clausola veicoli un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi e non comporta, in conseguenza, che essa debba considerarsi vessatoria e nulla. I concetti di difetto di trasparenza e di abusività della clausola devono tenersi distinti. Il controllo di chiarezza e comprensibilità delle condizioni contrattuali spetta al giudice di merito, il cui accertamento di fatto è censurabile solo se il ricorso spieghi specificamente perché, in relazione alle clausole concretamente scrutinate, un consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento non sarebbe posto in grado di comprenderne il funzionamento e le conseguenze economiche. Il provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato che accerta la mancanza di chiarezza di alcune clausole non introduce alcuna presunzione legale di vessatorietà nel giudizio civile promosso ex art. 37-bis, comma 4, cod. cons.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato con una banca un mutuo fondiario per l’acquisto della prima casa, indicizzato al franco svizzero e caratterizzato da meccanismi di doppia indicizzazione, finanziaria e valutaria. Convenuta la banca davanti al Tribunale, la domanda di nullità delle clausole contrattuali veniva respinta. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 23 aprile 2024, confermava il rigetto, escludendo sia il difetto di chiarezza e comprensibilità delle clausole sia la sussistenza del significativo squilibrio.
Il mutuatario ha proposto ricorso per cassazione articolando sette motivi, deducendo la violazione della disciplina consumeristica interna ed europea, il contrasto con un provvedimento dell’AGCM e la non conformità della decisione territoriale alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia di mutui indicizzati a valuta estera. La banca ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha condiviso integralmente la proposta di definizione accelerata, dichiarando il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per essere le questioni proposte già esaminate e risolte da un precedente della sezione, alla cui motivazione la Corte integralmente rinvia.
Il primo motivo è stato reputato inammissibile per difetto di aderenza alla ratio decidendi: la pronuncia impugnata non è di inammissibilità dell’appello, ma di rigetto nel merito. Quanto alle altre censure, la Corte ha osservato che le questioni trovano risposta nel precedente richiamato, adottato nel doveroso recepimento della giurisprudenza unionale.
Il giudice di legittimità ha ribadito che il provvedimento dell’AGCM che accerta l’assenza di chiarezza di alcune clausole non determina nel giudizio civile alcuna presunzione legale di vessatorietà, esprimendo l’Autorità una valutazione giuridica e non un accertamento probatorio privilegiato. Ha poi richiamato il principio secondo cui le clausole che vertono sull’oggetto principale del contratto o sull’adeguatezza del corrispettivo esulano dalla valutazione di abusività solo qualora siano state formulate in modo chiaro e comprensibile, con rinvio alla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.
La Corte ha inoltre ribadito che le clausole contestate non configurano un derivato implicito e che la verifica di chiarezza e comprensibilità è rimessa al giudice di merito, il quale aveva affermato la linearità delle clausole nel prevedere la doppia indicizzazione e la doppia conversione valutaria. Il ricorso, secondo il Collegio, non ha spiegato in modo preciso perché, con riferimento alle specifiche clausole scrutinate, un consumatore medio non sarebbe stato in grado di comprenderne il funzionamento concreto, limitandosi a contrapporre il proprio giudizio a quello della Corte territoriale.
Quanto al significativo squilibrio, la Corte ha rilevato che la tesi del ricorrente — secondo cui l’assenza di trasparenza determinerebbe di per sé lo squilibrio — si pone in conflitto con il principio per cui la mancanza di trasparenza non implica automaticamente la vessatorietà della clausola. La Corte d’appello aveva del resto escluso lo squilibrio, qualificando l’indicizzazione a valuta straniera come circostanza neutra, idonea a introdurre un elemento di variabilità dell’entità delle prestazioni. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, con applicazione del terzo e quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ. e raddoppio del contributo unificato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.