Operazioni oggettivamente inesistenti e onere della prova: irrilevanza del pagamento tracciabile per la prova contraria (Cass. civ. Sez. 5 n. 12176 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti la oggettiva inesistenza delle operazioni poste a fondamento del credito, su di essa grava l’onere di fornire la prova logica o storica, anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti, della fittizietà dell’operazione. Spetta poi al contribuente l’onere di fornire una rigorosa prova contraria dell’effettiva esistenza dell’operazione, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, essendo questi facilmente falsificabili e normalmente utilizzati per far apparire reale un’operazione fittizia. Ne consegue che la prova del pagamento del corrispettivo, ancorché tracciabile, è inidonea ad escludere la configurabilità di un’operazione oggettivamente inesistente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società esercente attività di distillazione un atto di recupero di crediti IVA indebitamente utilizzati in compensazione nell’anno 2021, oltre sanzioni. L’Ufficio contestava l’esistenza di uno schema fraudolento realizzato tramite tre società di capitali, tutte riconducibili alle medesime persone fisiche, inquadrabile nella fattispecie delle frodi carosello secondo la struttura piramidale a tre livelli. A fronte dell’inesistenza strutturale del primo livello, tramite l’interposizione di un soggetto di secondo livello, si sarebbe artificiosamente creato un cospicuo credito IVA, consentendo al terzo livello di compensare illegittimamente le accise dovute. Il credito scaturiva da fatture relative alla cessione di beni strumentali, ritenuta oggettivamente inesistente, in assenza di effettivo pagamento della merce.
La società contribuente impugnava l’atto di recupero dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che, previa riunione con il ricorso avverso la successiva cartella di pagamento, accoglieva i ricorsi. L’appello dell’Agenzia veniva rigettato dalla Corte di Giustizia di II grado della Lombardia, che riteneva la contribuente aver fornito prova dell’effettività delle operazioni contestate. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha trattato congiuntamente i due motivi di ricorso, dichiarandoli complessivamente inammissibili. Con il primo motivo l’Agenzia aveva denunciato un error in procedendo per l’asserita violazione dei termini di deposito dei documenti da parte della contribuente, mentre con il secondo motivo contestava la violazione delle norme sull’onere della prova e sulla formazione della prova presuntiva, deducendo la svalutazione degli elementi indiziari forniti dall’Ufficio.
La Corte ha premesso il principio costante in materia di operazioni oggettivamente inesistenti: incombe sull’Amministrazione l’onere di dimostrare, anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell’operazione, spettando al contribuente fornire una rigorosa prova contraria. Tale prova non può consistere nell’esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità dei mezzi di pagamento, poiché questi sono facilmente falsificabili.
Quanto al primo motivo, la Corte ha rilevato che l’error in procedendo denunciato afferiva ad un elemento — la regolarità dei pagamenti — inidoneo di per sé ad escludere la configurazione delle operazioni oggettivamente inesistenti. Il pagamento tracciabile, infatti, se può costituire un elemento indiziario a favore dell’Amministrazione quando manca, non assume valore di prova contraria quando è dimostrato, essendo tipicamente utilizzato per far apparire reale un’operazione fittizia.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura tendeva inammissibilmente ad una nuova interpretazione di questioni di merito. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onus probandi ad una parte diversa da quella onerata, non quando abbia valutato le prove attribuendo maggior forza a talune risultanze. La denuncia di violazione dell’art. 2729 cod. civ. non può tradursi nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali, essendo il sindacato di legittimità limitato alla verifica del rispetto dei paradigmi della norma.
La Corte ha ritenuto che il giudice di appello avesse correttamente applicato i principi in materia, avendo verificato la sussistenza degli elementi indiziari ed avendo ritenuto non assolto dall’Amministrazione l’onere probatorio; conseguentemente ha valutato, con apprezzamento di merito incensurabile in sede di legittimità, la prova contraria fornita dalla contribuente, fondata non solo su perizie di stima ma anche sulle risultanze del p.v.c. della Guardia di finanza e sulle bolle di consegna comprovanti la traditio dei beni. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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