Compensazione spese e sindacato di legittimità in caso di vittoria piena (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16323 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La valutazione sull’opportunità di compensarle, in tutto o in parte, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella di concorso di altri giusti motivi. La compensazione per gravi ed eccezionali ragioni, ex art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69/2009, ricomprende l’obiettiva incertezza sul diritto controverso; il sindacato di legittimità non può misurare la gravità ed eccezionalità delle ragioni oltre i casi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o la giurisprudenza consolidata.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Roma, nel giudizio di gravame avverso la sentenza del Tribunale che aveva accolto l’opposizione dell’INPS al precetto notificato dal ricorrente, aveva dichiarato la litispendenza con altro giudizio di esecuzione pendente dinanzi al Tribunale e la cancellazione della causa dal ruolo, rigettando i motivi di appello relativi all’estinzione del giudizio di riassunzione e alla nullità dell’atto introduttivo.
Il giudice d’appello aveva compensato le spese del doppio grado di giudizio, richiamando la particolarità della questione trattata, l’alterno esito del giudizio e l’infondatezza di alcune doglianze. Avverso tale statuizione il ricorrente, risultato vittorioso in appello, proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 91, 92 e 132 c.p.c..
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, riconoscendo che il giudice di merito, nel compensare integralmente le spese, ha correttamente esercitato il proprio potere discrezionale. Il sindacato del giudice di legittimità, infatti, non può spingersi a valutare l’opportunità della compensazione oltre il limite della violazione del principio di soccombenza in favore della parte totalmente vittoriosa.
La S.C. ha richiamato il principio consolidato secondo cui il potere del giudice di merito di compensare le spese, in tutto o in parte, non è sindacabile in cassazione se non per la verifica che non sia stata posta a carico della parte totalmente vittoriosa una quota di spese; la valutazione di opportunità resta invece affidata al giudice di merito, sia in caso di soccombenza reciproca sia in presenza di altri giusti motivi.
Con riguardo alla compensazione per gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c., la Corte ha precisato che essa riporta a una nozione elastica che ricomprende l’ipotesi di obiettiva incertezza sul diritto controverso. Il sindacato di legittimità è ammesso solo quando il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o non puntuale delle ragioni, configurandosi in tal caso una motivazione apparente; non può invece giungere a misurare la gravità ed eccezionalità delle ragioni oltre i limiti indicati.
Nel caso di specie, la Corte ha escluso che le motivazioni addotte dal giudice d’appello fossero mere affermazioni di stile: la particolarità della questione trattata era riferita al peculiare procedimento esecutivo, l’alterno esito del giudizio era confermato dall’accoglimento in primo grado dell’opposizione dell’INPS, e l’infondatezza di alcune doglianze risultava dal rigetto dei motivi di appello.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di legittimità, non avendo l’INPS svolto attività difensiva.
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Nota della Redazione
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