Custodia della cosa fondata sul controllo effettivo, non sul contratto (Cass. Sez. Un. n. 24768 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della responsabilità prevista dall’art. 2051 c.c., la custodia dipende dalla relazione fattuale con la cosa e dal potere effettivo di controllarne i rischi, non dall’esistenza di uno specifico obbligo contrattuale. La cessazione del contratto di gestione non esclude, pertanto, la responsabilità del soggetto che conservi tale potere. La relazione di custodia può essere accertata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, senza che il giudizio di legittimità consenta una diversa lettura degli indizi. Il controllo del proprietario non elimina necessariamente l’autonomia del gestore, sicché entrambi possono rispondere del danno. La parte contumace in appello, infine, non ha diritto al rimborso di spese non sostenute.
Il Fatto
La società già affidataria della gestione della rete idrica comunale e l’amministrazione proprietaria della condotta erano state condannate al risarcimento dei danni provocati da una perdita. Il giudice d’appello aveva confermato la decisione, ravvisando la persistente custodia della rete in base all’originario affidamento, alla determina di proroga e all’intervento di riparazione eseguito dalla società.
La società ha proposto ricorso contestando la validità della proroga, il ragionamento presuntivo, il riparto dell’onere della prova, la corresponsabilità e la condanna alle spese processuali in favore di parti rimaste contumaci. Una transazione intervenuta con alcuni contraddittori ha determinato la parziale cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite ritengono irrilevante l’eventuale errore del giudice d’appello sulla deducibilità o rilevabilità d’ufficio della nullità della proroga. La decisione poggia infatti su un’autonoma ragione: il potere di custodia risultava da elementi ulteriori. L’art. 2051 c.c. imputa il danno a chi può governare i rischi della cosa, indipendentemente da contratto, possesso o diritto reale, secondo quanto già affermato da Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 11152/2023.
L’originario affidamento, la determina di proroga e l’intervento sulla condotta integravano elementi convergenti ai sensi dell’art. 2729 c.c.. La valutazione della loro gravità, precisione e concordanza costituisce un giudizio di fatto. In cassazione non basta contrapporre una diversa ricostruzione degli indizi. Occorre evidenziare l’assoluta illogicità dell’inferenza o la sua radicale incompatibilità con la massima di esperienza, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Non sussiste neppure la violazione dell’art. 2697 c.c.. Tale norma è violata quando il giudice applica erroneamente il criterio formale di distribuzione dell’onere probatorio, non quando reputa dimostrato un fatto attraverso il prudente apprezzamento delle prove o mediante presunzioni. La distinzione è richiamata anche da Cass. n. 18092/2020.
Quanto alla posizione dell’amministrazione, il potere di controllo riservato al proprietario della rete non annulla l’autonomia operativa del gestore. La società conservava la possibilità di intervenire sulla condotta, mentre l’ente doveva vigilare sul bene e sulla corretta gestione del servizio. Ne deriva la corresponsabilità ai sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c., coerentemente con Cass. n. 15734/2011.
È invece fondato il motivo relativo all’art. 91 c.p.c.. Le parti rimaste contumaci in appello non avevano sostenuto attività difensiva e non potevano ottenere il rimborso delle relative spese. La Corte ha quindi accolto il solo quinto motivo, cassato sul punto la decisione e deciso nel merito, eliminando la condanna interessata. Le altre censure sono state rigettate e le spese del giudizio di legittimità compensate.
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