La consulenza tecnica non può supplire alle carenze probatorie della parte (Cass. civ. Sez. 3 n. 15606 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Essa non può essere utilizzata per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è legittimamente negata qualora la parte tenda, con essa, a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. La decisione di disporre la c.t.u. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale è tenuto a motivare congruamente il rigetto dell’istanza, dimostrando di poter risolvere i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti per la decisione; tale decisione è incensurabile in sede di legittimità quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata.
Il Fatto
Un creditore agiva in giudizio nei confronti del proprio debitore e della figlia di quest’ultimo, chiedendo ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. la declaratoria di inefficacia dell’atto pubblico di compravendita con cui un santuario aveva alienato alla figlia un appartamento, con attribuzione del diritto di abitazione in favore del padre. Il creditore assumeva che l’atto integrasse una donazione indiretta, essendo stato l’intero prezzo pagato dal debitore. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello rigettava il gravame del debitore, confermando l’accertamento della natura donativa indiretta dell’attribuzione patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunciava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per non avere la Corte territoriale ammesso una c.t.u. tecnico contabile sui conti correnti della figlia, volta a verificare la destinazione delle disponibilità finanziarie dalla stessa acquisite con precedenti compravendite immobiliari. Secondo la tesi difensiva, il bonifico effettuato dal padre non integrava una donazione, bensì l’adempimento di un obbligo di restituzione di somme che la figlia gli aveva in precedenza messo a disposizione.
La Corte di Cassazione ha preliminarmente richiamato il principio consolidato per cui la decisione di disporre la c.t.u. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, il quale è tenuto a motivare congruamente il rigetto dell’istanza quando quel mezzo istruttorio sia l’unico o quello determinante per la decisione. Al di fuori di tale ipotesi, il mancato esercizio del potere non è censurabile in sede di legittimità se la soluzione adottata risulta adeguatamente motivata.
Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva ampiamente motivato le ragioni della propria ricostruzione, evidenziando che le prove documentali offrivano la prova contabile che la provvista degli assegni era data esclusivamente dal bonifico del padre. In particolare, risultava che il conto della figlia presentava un saldo iniziale pari a zero e che l’unico accredito era costituito dal versamento effettuato dal padre. La tesi della restituzione di somme prestate era stata disattesa per mancata allegazione delle operazioni bancarie di prestito dal conto della figlia a quello del padre.
La Suprema Corte ha quindi ritenuto che il rigetto dell’istanza di c.t.u. fosse giustificato dalla ritenuta sufficienza delle prove già acquisite a formare il convincimento del giudice, scevro da vizi logici. Ha inoltre precisato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale aveva qualificato la richiesta come meramente esplorativa, volta a supplire alla carenza di specifiche allegazioni e offerte di prova della parte.
La Corte ha concluso dichiarando l’inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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