Inerzia dopo il giudicato legittima ottemperanza e commissario ad acta (TAR Campania n. 4249 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, ordina alla pubblica amministrazione l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato che riconoscono il diritto del docente precario alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. L’inerzia dell’Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l’accoglimento del ricorso e la condanna all’adempimento entro un termine perentorio. La mancanza di fondi in bilancio o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, potendo il giudice nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza.
Il Fatto
Una docente con contratto di supplenza annuale aveva ottenuto dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’importo nominale di euro 500,00 per l’anno scolastico 2023/2024, oltre alle spese di lite. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato e notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Campania, chiedendo l’ordine di adempimento e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di stile, senza allegare alcuna prova dell’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando la sussistenza di tutti i presupposti: il deposito della copia autentica della sentenza ottemperanda con la prova del passaggio in giudicato, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, e la tempestiva proposizione dell’azione nel termine decennale di cui all’art. 114, comma 1, c.p.a..
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza del giudice del lavoro aveva definitivamente accertato il diritto della ricorrente, quale docente precaria, alla fruizione della Carta docente, ritenendo la normativa nazionale che limita il beneficio ai soli docenti di ruolo in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, alla luce dell’ordinanza della Corte di Giustizia UE C-450/2021 e della giurisprudenza di legittimità. A fronte del giudicato, l’Amministrazione non ha dimostrato di avervi dato esecuzione, sicché l’inerzia è risultata incontestata.
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura di parte. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del responsabile della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale scolastico (DGOSV) del Ministero, con facoltà di delega, precisando che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non possono impedire l’esecuzione del giudicato. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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