Misure alternative: la competenza resta radicata dopo nuovi titoli esecutivi (Cass. pen. n. 8809/2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di sospensione dell’esecuzione, la competenza sulla domanda di concessione di una misura alternativa appartiene al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto la sospensione, ai sensi dell’art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale rispetto all’art. 677 cod. proc. pen. La competenza così determinata resta ferma, in applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis, anche quando successivi provvedimenti modifichino la posizione esecutiva del condannato. Lo stesso criterio opera quando, dopo la presentazione della richiesta iniziale, sopravvenga un ulteriore titolo esecutivo. La stabilità della competenza evita il trasferimento del procedimento di sorveglianza tra giudici diversi e assicura il collegamento con il pubblico ministero che ha disposto la sospensione dell’esecuzione.
Il Fatto
Un condannato aveva presentato domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il Tribunale di sorveglianza di Trieste, presso il quale aveva sede l’ufficio del pubblico ministero che aveva emesso un successivo provvedimento di cumulo e il contestuale decreto di sospensione dell’esecuzione.
Il Tribunale di sorveglianza di Trieste, a sua volta, riteneva che la competenza fosse già radicata presso il Tribunale di sorveglianza di Napoli. Evidenziava che il primo ordine di esecuzione, con contestuale sospensione, era stato emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Napoli e che a seguito di tale provvedimento era stata presentata la prima istanza di misura alternativa. Il successivo cumulo disposto dall’ufficio requirente di Trieste non avrebbe quindi inciso sulla competenza già determinata. Dinanzi al rifiuto di entrambi i tribunali di pronunciarsi veniva sollevato conflitto negativo di competenza.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rileva anzitutto la sussistenza di un conflitto negativo ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen., poiché due tribunali di sorveglianza ricusano contemporaneamente di pronunciarsi sulla medesima istanza di applicazione della misura alternativa. Il conflitto è quindi ammissibile e deve essere risolto individuando il giudice la cui competenza si era originariamente radicata.
La Corte richiama il principio secondo cui, quando l’esecuzione della pena sia stata sospesa, la competenza in materia di affidamento in prova spetta al tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha promosso la sospensione. L’art. 656, comma 6, cod. proc. pen. opera infatti come norma speciale rispetto al criterio generale previsto dall’art. 677 cod. proc. pen. Una volta determinata secondo tale regola, la competenza resta insensibile alle successive modificazioni della situazione esecutiva.
La perpetuatio jurisdictionis opera anche quando, dopo la domanda originaria, sopravvengano altri titoli esecutivi o nuovi provvedimenti di cumulo. La Cassazione individua la ratio di tale stabilità nell’esigenza di impedire che il progressivo aggiornamento della posizione esecutiva determini continui trasferimenti del procedimento tra diversi tribunali di sorveglianza. Il criterio consente inoltre di preservare la celerità del procedimento e il collegamento con l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto la sospensione.
Nel caso concreto, il primo ordine di esecuzione con contestuale sospensione era stato emesso dall’ufficio del pubblico ministero di Napoli e a seguito di tale provvedimento era stata presentata la domanda di misura alternativa al Tribunale di sorveglianza di Napoli. I successivi provvedimenti adottati a Trieste non potevano quindi modificare la competenza già radicata. La Corte risolve pertanto il conflitto dichiarando competente il Tribunale di sorveglianza di Napoli e dispone la trasmissione degli atti a tale ufficio.
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