Estinzione per rito abbreviato e pagamento della somma fissata dal Collegio (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 30 del 23.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per responsabilità amministrativa, l’accesso al rito abbreviato ex art. 130 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 è subordinato alla determinazione della somma dovuta, che spetta al Collegio anche quando il convenuto non abbia indicato un importo nella memoria di costituzione. Ai sensi del comma 7, il Collegio valuta la congruità della somma in relazione alla fattispecie concreta e può recepire l’importo proposto dal difensore in udienza. Il versamento integrale di quella somma in favore dell’amministrazione danneggiata, con deposito della prova e della quietanza, determina l’estinzione del giudizio ai sensi del comma 8. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in solido nei confronti dei convenuti.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due funzionari di un ente locale — rispettivamente vice segretario comunale e responsabile del settore tecnico — chiedendone la condanna solidale al risarcimento di un danno erariale di euro 12.260,34, oltre rivalutazione, interessi e spese. Il pregiudizio derivava dagli interessi passivi corrisposti dal Comune a una società titolare del credito, a seguito della mancata corresponsione del corrispettivo dovuto all’appaltatrice di una piscina comunale realizzata nell’ambito di un appalto misto a permuta.
Secondo la prospettazione attorea, il responsabile tecnico non avrebbe curato il trasferimento all’appaltatore dell’immobile previsto come corrispettivo, mentre la convenuta, in qualità di coordinatrice dell’attività amministrativa, non avrebbe adottato le direttive necessarie a consentire il conseguimento della controprestazione. Entrambi i convenuti hanno chiesto la definizione con rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La convenuta ha offerto in pagamento la somma di euro 1.839,05 oltre spese; il convenuto ha formulato la medesima istanza senza quantificare alcun importo. La Procura ha espresso parere favorevole per entrambi, indicando la stessa somma di euro 1.839,05 per ciascuno. La Sezione, con decreto n. 7/2025 depositato il 28 ottobre 2025, ha accolto le richieste e determinato la somma dovuta da ciascun convenuto, assegnando il termine di trenta giorni per il versamento in favore del Comune e per il deposito della prova e della quietanza.
Il Collegio ha chiarito che, ai sensi dell’art. 130, comma 7, d.lgs. n. 174 del 2016, è la Sezione a determinare la somma dovuta ai fini dell’accesso al rito abbreviato, valutandone la congruità rispetto alla fattispecie concreta. Nel caso del convenuto che non aveva proposto un importo preciso nella memoria, la somma indicata dal difensore in udienza camerale è stata ritenuta coerente con la contestazione di danno erariale.
Dalla documentazione in atti è emerso che entrambi i convenuti hanno versato la somma di euro 1.839,05 il 17 novembre 2025 e che l’amministrazione ha rilasciato regolare quietanza. Alla camera di consiglio del 4 febbraio 2026 tutte le parti hanno concordemente chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio per avvenuto versamento.
Il Collegio ha pertanto disposto la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 130, comma 8, d.lgs. n. 174/2016, dichiarandone l’estinzione a seguito del pagamento integrale della somma stabilita con il decreto n. 7/2025. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 112,00, sono poste in solido a carico dei convenuti secondo la regola della soccombenza.
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Nota della Redazione
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