Deduzione di costi da operazioni oggettivamente inesistenti e riparto dell’onere probatorio (Cass. civ. Sez. 5 n. 7074 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone gli elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva. Grava invece sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria dell’effettiva esistenza dell’operazione, prova che non può consistere nella mera esibizione della fattura, nella regolarità delle scritture contabili o dei pagamenti. I costi documentati da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza ai sensi dell’art. 109 TUIR, a prescindere dalla loro conformità formale ai requisiti di legge. È inammissibile, per difetto di autosufficienza e per il limite della doppia conforme di merito, il motivo di ricorso per cassazione che solleciti una rinnovata valutazione del merito senza indicare specifici fatti storici non esaminati.
Il Fatto
A una società attiva nel settore edile veniva notificato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori IRES, IRAP e IVA per l’anno d’imposta 2016, disconoscendo la deduzione di costi e la detrazione dell’IVA relative a fatture emesse da una società fornitrice per acquisto e noleggio di beni strumentali. L’accertamento traeva origine dalle indagini della Guardia di finanza, che avevano delineato una rete di società riconducibili a un medesimo soggetto, tutte caratterizzate da elementi tipici delle cosiddette cartiere, utilizzate per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Il giudice di primo grado rigettava il ricorso della contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria confermava la decisione, ritenendo provata l’oggettiva inesistenza delle operazioni e la fittizietà dei trasferimenti dei beni strumentali lungo la catena societaria. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente le censure, dichiarandole in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate. Con riferimento al primo motivo, volto a denunciare vizi di motivazione della sentenza impugnata, è stata richiamata l’operatività del divieto di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. in presenza di una doppia conforme di merito, nonché la necessità che il vizio di motivazione riguardi un fatto storico decisivo specificamente indicato. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta pienamente effettiva e superiore alla soglia del minimo costituzionale, essendo supportata da un esaustivo riepilogo delle caratteristiche tipiche delle società cartiere e dalla ricostruzione del disegno unitario facente capo al dominus della vicenda.
Quanto ai motivi concernenti la violazione delle regole sull’onere della prova, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare l’inesistenza dell’operazione anche mediante presunzioni, mentre il contribuente è gravato della prova contraria, che non può risolversi nella mera esibizione del documento fiscale. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva legittimamente valorizzato elementi gravi, precisi e concordanti, quali l’assenza di movimentazioni di denaro, la mancata attivazione per il recupero dei crediti e l’inattendibilità delle scritture contabili, circostanze non efficacemente contestate dalla ricorrente.
Infine, con riguardo alla deducibilità dei costi, la Corte ha precisato che, una volta accertata l’oggettiva inesistenza delle operazioni, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza, a prescindere dalla conformità formale ai requisiti dell’art. 109 TUIR. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della contribuente alla rifusione delle spese e al pagamento della sanzione alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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