Classamento DOCFA e categorie D/8 ed E/9: il criterio decisivo è la destinazione oggettiva, non la partecipazione pubblica (Cass. civ. Sez. 5 n. 15367 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento catastale eseguito all’esito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni. La natura oggettiva e la destinazione funzionale del bene costituiscono il criterio decisivo per l’attribuzione della categoria catastale, essendo irrilevanti la qualità soggettiva del proprietario e l’eventuale fine di pubblico interesse sotteso all’attività svolta. Ne consegue l’illegittimità del classamento in categoria E/9 di immobili destinati ad uso commerciale o industriale con autonomia funzionale e reddituale, dovendo invece trovare collocazione nella categoria D gli immobili con caratteristiche tali da non consentire una destinazione difforme senza radicali trasformazioni.
Il Fatto
La società contribuente, operante come terminal container, impugnava gli avvisi di accertamento catastale con cui l’Ufficio Territorio aveva modificato il classamento di un complesso destinato a scalo ferroviario attrezzato, da categoria E/9 – proposta in sede DOCFA – a categoria D/8, con conseguente aumento della rendita. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso e la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna confermava la decisione, ritenendo corretta la rettifica in quanto gli immobili, pur essendo funzionali alla movimentazione e allo stoccaggio di merci, presentavano natura commerciale e industriale. La società proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, il difetto di motivazione degli avvisi e, con il secondo, l’erronea attribuzione della categoria D in luogo della E/9, tenuto conto della partecipazione pubblica e del fine di pubblico servizio dell’attività svolta.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta entrambi i motivi. Quanto al primo, richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, nella procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto esposti dal contribuente non siano disattesi ma solo rivalutati tecnicamente dall’Ufficio. Nel caso di specie, la contribuente non aveva visto disattesi i propri dati, ma solo riclassificati in base a una differente valutazione tecnica, con la conseguenza che non era richiesta una motivazione particolarmente analitica sulle differenze riscontrate.
Quanto al secondo motivo, la Corte rammenta che, ai sensi dell’art. 2, comma 40, d.l. n. 262/2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 286/2006, nelle unità immobiliari censite nelle categorie E/1-E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato o ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale. La categoria E è connotata da una caratterizzazione tipologico-funzionale che rende gli immobili sostanzialmente incommerciabili ed estranei a ogni logica commerciale o produttiva.
La Suprema Corte ribadisce che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura “reale”, inerendo alle caratteristiche oggettive del bene e alla sua destinazione ordinaria. Ai fini del classamento occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell’immobile e non alla condizione soggettiva del proprietario, né al concreto uso che questi ne faccia, né a eventuali funzioni latamente sociali o al fine di pubblico interesse, che non esclude l’autonomia funzionale e reddituale. La partecipazione pubblica al capitale sociale e l’inserimento in piani di interesse regionale non assumono quindi alcun rilievo.
La Corte conclude che l’attività svolta dalla società contribuente, avente veste di società per azioni, ha carattere intrinsecamente commerciale e imprenditoriale, con la conseguenza che l’inquadramento nella categoria D/8 risulta legittimo e il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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