Errore di fatto revocatorio non decisivo se l’avviso riporta il contenuto del PVC (Cass. civ. Sez. 5 n. 16374 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti di causa, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, con esclusione di ogni apprezzamento valutativo. Tale errore è decisivo solo se, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa; non è invece revocabile l’errore che cada su un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato. L’affermazione dell’esistenza in atti di un documento in realtà mai prodotto integra l’errore di fatto, ma il vizio non è decisivo quando il contenuto essenziale del documento stesso sia stato comunque riportato nell’avviso di accertamento impugnato e portato a conoscenza del contribuente.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un contribuente, socio al 99% di una società a ristretta base poi cancellata, un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, contestando l’indebita deduzione di costi e IVA per l’utilizzo di fatture emesse da una società ritenuta “cartiera”. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale delle Marche confermava la sentenza di primo grado, richiamando e riportando testualmente alcuni passi del processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, mai tuttavia depositato in giudizio dall’Ufficio.
Il contribuente proponeva quindi due distinti giudizi: un ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR e una domanda di revocazione per errore di fatto, deducendo che la CTR aveva erroneamente supposto l’esistenza in atti del PVC. La domanda di revocazione veniva rigettata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, la quale escludeva la sussistenza dell’errore revocatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, preliminarmente, disponeva la riunione dei due ricorsi in ragione del rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di revocazione e il giudizio di legittimità avverso la medesima sentenza. Quanto al ricorso avverso la sentenza resa sulla revocazione, la Corte osserva che l’errore di fatto revocatorio postula un contrasto tra la rappresentazione degli atti contenuta nella sentenza impugnata e quanto emerge dagli atti processuali, purché si tratti di mera svista materiale e non di valutazione o giudizio.
Nel caso di specie, la CTR aveva richiamato e riportato testualmente, con l’indicazione della pagina, un passo del PVC mai depositato in giudizio. Tale circostanza, secondo la Corte, integra indiscutibilmente un errore di fatto, poiché non occorreva alcuna espressa affermazione del Collegio di aver preso visione del documento, essendo il richiamo testuale già di per sé rivelatore della falsa percezione.
Ciò nondimeno, il motivo viene respinto per difetto del requisito della decisività dell’errore. L’avviso di accertamento impugnato riportava infatti, e quindi portava a conoscenza del contribuente, diversi passi del PVC, tra cui l’incipit del medesimo brano richiamato dalla CTR. Tale circostanza rende l’errore non decisivo, poiché, anche senza la considerazione del PVC, la decisione sarebbe stata con ogni probabilità identica alla luce del contenuto dell’atto impositivo, che recava anche altri elementi probatori, quali la natura cartiera della società fornitrice e l’irregolarità dei pagamenti in contanti.
Quanto al ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Il primo motivo, con cui si deduceva una nullità per errore di percezione nell’esame delle prove, integra esattamente il vizio di errore di fatto revocatorio, come ammesso dallo stesso contribuente. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 cod. civ. sulla ripartizione dell’onere della prova, è anch’esso inammissibile, trattandosi di un mero obiter dictum non impugnabile per difetto di interesse.
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Nota della Redazione
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