Trust autodichiarato e revocatoria: il pignoramento al trustee non è inefficace verso il successore (Cass. civ. Sez. 2 n. 16957 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trust autodichiarato, il creditore che abbia ottenuto la revocatoria dell’atto di conferimento può legittimamente sottoporre a pignoramento i beni nella titolarità del trustee, atteso il venir meno del vincolo segregativo, quando il trustee coincida con il debitore esecutato. La trascrizione del pignoramento eseguita nei confronti del debitore-trustee è efficace e opponibile anche al trustee nominato successivamente, il quale subentra nella posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.. Il diritto di abitazione costituito con il medesimo atto di trust dichiarato inefficace per effetto della revocatoria perde anch’esso efficacia, non potendo essere fatto valere dal titolare in un autonomo giudizio di rivendica dopo la conclusione della procedura espropriativa.
Il Fatto
I ricorrenti, nella qualità di trustee pro tempore di un trust e di titolare di un diritto di abitazione, convenivano in giudizio gli eredi della creditrice che aveva agito in revocatoria e l’aggiudicataria del bene, proponendo azione negatoria e di rivendica. L’immobile, conferito in un trust autodichiarato, era stato pignorato dai debitori-trustee dopo la declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimento ed era stato successivamente venduto all’asta.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande, ritenendo le questioni coperte dal giudicato e le doglianze relative all’esecuzione già sollevate e respinte nell’ambito dei rimedi propri della procedura espropriativa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, li ha dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Con riferimento al primo motivo, il Collegio ha escluso l’asserita violazione delle norme in materia di trascrizioni. Nel caso del trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, non vi è un effettivo trasferimento della proprietà in capo al trust, e l’effetto segregativo può essere opposto ai soli creditori del disponente, ma non al creditore che ha ottenuto la sentenza revocatoria ex art. 2901 c.c..
La trascrizione del pignoramento eseguita nei confronti del debitore, che rivestiva anche la qualità di trustee, è stata ritenuta pienamente valida e opponibile. Il principio, invocato dai ricorrenti, secondo cui è illegittimo il pignoramento trascritto nei confronti del trust in persona del trustee anziché nei confronti di quest’ultimo, non trova applicazione nella specie, attesa la coincidenza soggettiva tra debitore e trustee. La successiva nomina del nuovo trustee non gli accorda alcuna legittimazione ulteriore, dovendo egli considerarsi successore a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c..
Quanto all’azione di rivendica, la Corte ha ribadito che ogni questione relativa alla validità ed efficacia della vendita forzata deve essere fatta valere nell’ambito del processo esecutivo attraverso i rimedi a esso connaturali, come l’opposizione ex art. 617 c.p.c.. Il decreto di trasferimento, anche se avente ad oggetto un bene diverso da quello pignorato, non è inesistente ma solo annullabile, e i vizi non possono essere fatti valere dopo la vendita, salvo la prova della collusione tra aggiudicatario e creditore procedente, nella specie neppure allegata.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la pretesa relativa al diritto di abitazione, costituito con il medesimo atto di trust dichiarato inefficace. La declaratoria di inefficacia dell’atto di conferimento ha travolto anche il diritto di abitazione, che con il medesimo atto era stato costituito, con conseguente sua perdita di efficacia. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
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Nota della Redazione
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