Verbale di passaggio di consegne necessario per regolarità conto consegnatario (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 12 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il verbale di passaggio di consegne tra agenti contabili che si succedono nella gestione dei beni mobili in corso d’anno, prescritto dall’art. 182 r.d. n. 827/1924 e dall’art. 26 d.P.R. n. 254/2002, non è un adempimento meramente formale. Esso perimetra con certezza l’oggetto e le responsabilità di ciascun segmento gestionale e consente la separata rappresentazione contabile ai fini del controllo della Corte dei conti. La sua carenza inficia l’attendibilità del conto e impedisce di accertarne la regolarità, determinando un’incertezza in sé lesiva, a prescindere dall’accertamento di ammanchi. L’irregolarità si estende ai conti degli anni successivi in forza del principio di continuità della gestione. La natura istituzionale dei beni non degrada la posizione del dirigente di settore da consegnatario con debito di custodia a consegnatario per debito di vigilanza, né lo esonera dalla resa del conto.
Il Fatto
Il dirigente di un Settore Opere Pubbliche di un Comune subentrava nella gestione dei beni mobili in corso d’anno 2019 e la conduceva fino al collocamento a riposo, con decorrenza dal 1° giugno 2021. Per le annualità 2019, 2020 e 2021 venivano prodotti i relativi conti giudiziali, l’ultimo dei quali compilato d’ufficio per la sola frazione d’anno anteriore alla cessazione.
La relazione istruttoria ravvisava profili ostativi al discarico: l’assenza del verbale di presa in carico dei beni all’avvio della gestione e la compilazione d’ufficio del conto 2021 senza sottoscrizione per riconoscimento da parte del contabile. Il magistrato designato chiedeva il deferimento ad esame collegiale con proposta di declaratoria di irregolarità senza addebito; l’agente contabile eccepiva di non essere tenuto alla resa del conto, qualificando la propria posizione come consegnatario per debito di sola vigilanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esclude anzitutto che la destinazione dei beni all’uso istituzionale dell’ufficio valga a derubricare la posizione dell’agente. La distinzione tra consegnatario con debito di custodia e consegnatario per debito di vigilanza, tracciata dall’art. 32 r.d. n. 827/1924, va effettuata caso per caso, guardando ai requisiti e ai contenuti della gestione. Solo la consegna per uso diretto e strumentale alle ordinarie attività dell’ufficio integra la responsabilità di sola vigilanza. Il regolamento comunale di contabilità e quello del servizio economato annoverano espressamente i dirigenti di settore tra gli agenti contabili con obbligo di custodia e responsabilità per ammanchi.
La qualità di agente contabile, del resto, prescinde dall’esistenza di un formale provvedimento di nomina. La gestione dei beni mobili fa sempre capo a un responsabile, individuato nel soggetto che ne ha la disponibilità e ne distribuisce l’uso tra i dipendenti: nella specie lo stesso dirigente provvedeva agli acquisti per il proprio ufficio. Sussiste dunque l’obbligo di resa del conto giudiziale anche in via di fatto, quale agente contabile di fatto, secondo gli artt. 74 r.d. n. 2440/1923, 178 r.d. n. 827/1924 e 93 d.lgs. n. 267/2000.
Venendo al primo motivo di rilievo, il Collegio ritiene gravemente irregolare la prassi di non predisporre il verbale di subentro attestante consistenza e valori dei beni conferiti all’avvio dell’incarico. Se lo spazio di autonomia regolamentare comunale può valere per le modalità di perfezionamento amministrativo dell’incarico, esso va escluso per gli adempimenti contabili connaturati al sistema dei conti giudiziali. Il verbale è prescritto per il caso di cambiamento dell’agente nella stessa annualità e risponde alla finalità di tracciabilità della gestione necessaria al discarico.
La carenza non è surrogabile da strumenti alternativi. Le scritture inventariali sono redatte con diversa periodicità e per il differente fine della compilazione del conto del patrimonio, con contenuti non sovrapponibili a quelli dei conti a materia delineati dall’art. 626 r.d. n. 827/1924. Né vale l’avvenuta presentazione dei rendiconti parziali dei singoli agenti succedutisi: i dati di carico e scarico contenuti nel rendiconto del periodo precedente non documentano la correttezza dei passaggi come farebbe un verbale redatto in contraddittorio. La responsabilità contabile solidale per commistione tra i diversi rapporti di gestione è quindi inevitabile.
Il conto 2019 è pertanto irregolare perché parziale, limitato al segmento annuo decorrente dalla presa in carico di fatto. L’irregolarità si estende al conto 2020, interamente condotto dall’agente ma non riscontrabile nella correttezza di aperture e chiusure per il principio di continuità, e al conto 2021, per la medesima ragione. È fondato anche il secondo motivo: il conto compilato d’ufficio non fu sottoposto al contraddittorio con l’agente, come impone l’art. 614, primo comma, lett. b), r.d. n. 827/1924. In carenza di prova di ammanchi e perdite, il mancato discarico non comporta addebiti; le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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